F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 13 Aprile 2018 RICORSO A.S.D. CITTA’ DI MESTRE C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. AGATEA LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018)

RICORSO  A.S.D.  CITTA’  DI  MESTRE  C5  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 30.6.2022 INFLITTA AL CALC. AGATEA LUCA SEGUITO GARA CITTÀ DI MESTRE/MITI VICINALIS C5 DEL

22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 709 del 23.03.2018)

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova la sua giustificazione nel comportamento posto in essere   dal suindicato sig. Agateo   che, come si evince dai referti arbitrali,

teneva una condotta violenta ai danni dell'arbitro e di un avversario, oltre all'utilizzo di espressioni offensive e minacciose.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata testuale alla luce del contesto in cui essa si è consumata.

Le ragioni addotte, tuttavia, escludono che possa trovare ingresso una diversa ricostruzione dell'accaduto e, soprattutto, una sua differente qualificazione.

Appare corretto, pertanto, l'impianto motivazionale della sanzione irrogata ed il reclamo è da respingere nei termini di cui in dispositivo.

Anzi, la gravità della condotta e comunque la necessità che sia assicurata pienezza ed effettività della sanzione, in relazione a comportamenti così disdicevoli, inducono altresì a richiedere l'estensione della squalifica alle competizioni UEFA e FIFA.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Mestre C5 di Mestre (Venezia) con estensione della sanzione alle competizioni UEFA e FIFA.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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