F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 025/CSA del 27/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 13 Aprile 2018 RICORSO A.P. TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA TURRIS CALCIO/FRANCAVILLA DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 04.04.2018)

RICORSO A.P. TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALFREDO SEGUITO GARA TURRIS CALCIO/FRANCAVILLA

DEL 29.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 121 del

04.04.2018)

 

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Romano Alfredo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta in esito alla partita Turris Calcio/Francavilla del 28.03.2018 (Com. Uff. n. 121 del 04.04.2018) in quanto “espulso per somma di ammonizioni, rientrato negli spogliatoi, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario”, come riportato anche nel Rapporto dell’Ispettore di campo.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la AP Turris Calcio affermando: “Il calciatore in oggetto al momento della doppia ammonizione rientrava negli spogliatoi. Al suo rientro il calciatore della squadra avversaria espulso insieme a lui lo ingiuriava e lui con una manata al volto (e non un pugno) cercava di allontanarlo il tutto sotto gli occhi del commissario di campo. Si chiede pertanto che venga ridotta la relativa squalifica …”.

 

Il reclamo è infondato.

Invero, fermo restando che i fatti come relazionati dall’Ispettore di campo fanno piena prova, non è dubbia la gravità della condotta del tesserato, sostanziatasi in un gesto violento, contrario non solo alle regole ma anche allo spirito sportivo, sferrato negli spogliatoi dopo espulsione per somma di ammonizioni e atto a provocare gravi danni all’avversario (pugno al volto), che non può trovare alcuna giustificazione né attenuante nelle asserite ingiurie che l’avversario avrebbe rivolto al calciatore, delle quali peraltro non vi è traccia nel Rapporto dell’Ispettore di campo. Non si ravvisa pertanto alcuna sproporzione tra la gravità del gesto e la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il come sopra proposto dalla società A.P. Turris Calcio ASD di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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