F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KARGBO AUGUSTUS SEGUITO GARA ROCCELLA/LOCRI DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  ROCCELLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KARGBO AUGUSTUS SEGUITO GARA ROCCELLA/LOCRI DEL

30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 29/DIV del 03.10.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Kargbo Augustus, tesserato della A.S.D. Roccella, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Avverso tale decisione la A.S.D. Roccella propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al sig. Kargbo Augustus.

Chiede, pertanto, la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore sig. Kargbo Augustus da tre a due giornate effettive di gara.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Roccella è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al calciatore Kargbo Augustus, la società reclamante deduce l’errata interpretazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo.

La Corte, esaminata la documentazione in atti, ritiene di dovere respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. Roccella sulla base di quanto segue.

Dal rapporto arbitrale si evince che al 13° minuto del secondo tempo regolamentare il calciatore Kargo Augustus, a gioco fermo, colpiva con una gomitata un giocatore della squadra avversaria, ragion per cui appaiono prive di fondamento logico le argomentazioni addotte dalla reclamante secondo la quale, invece, il gomito sarebbe stato alzato non per fare male all’avversario, bensì al solo scopo di evitare il contatto con lo stesso.

Anche perché se si era “a gioco fermo”, quale contatto occorreva evitare?

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Orbene, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due  giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave  condotta  antisportiva,  giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore  Kargbo Augustus debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva, come, invero  implicitamente, prospettato dalla società reclamante.

La società reclamante contesta, inoltre, l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato.

Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore Kargbo Augustus, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come violenta e conseguentemente applicare la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi   motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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