F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 51/CSA del 12 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ARGANO GASPARE SEGUITO GARA ISERNIA/VASTESE DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  ISERNIA  F.C.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  SIG.  ARGANO  GASPARE  SEGUITO  GARA  ISERNIA/VASTESE  DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Argano Gaspare.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Isernia/Vastese disputato il 28.10.2018, il sig. Argano usciva dalla propria area tecnica e raggiungeva quella avversaria, e qui spintonava e colpiva con uno schiaffo ad una mano un calciatore della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Isernia F.C. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 3.11.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 9.11.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia F.C. di Isernia dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

 

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