F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 51/CSA del 12 Novembre 2018 RICORSO DEL CALC. CASCONE PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL /SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

RICORSO DEL CALC. CASCONE PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL /SERAVEZZA

POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

Il calciatore Cascone Pietro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018, con il quale, a seguito della gara Tuttocuoio 1957 S.M. Srl/Seravezza Pozzi Calcio del 28.10.2018 è stata inflitta al reclamante la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario a gioco fermo ed in reazione".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione in quanto il gesto non avrebbe provocato alcuna conseguenza fisica all’avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cascone Pietro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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