F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 072/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 51/CSA del 12 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEGOLLO PIETRO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL/SERAVEZZA POZZI CALCIO DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

 

RICORSO DELL’A.S.D. SERAVEZZA POZZI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEGOLLO PIETRO SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M.  SRL/SERAVEZZA  POZZI  CALCIO  DEL  28.10.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018)

La società A.S.D. Serravezza Pozzi Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 31.10.2018, con il quale, a seguito della gara Calvinia/Fiorenzula del 31.10.2018 è stata inflitta al calciatore Pegollo Pietro la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver afferrato per i capelli un  calciatore avversario a gioco fermo”

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica in quanto il gesto posto in essere non avrebbe provocato alcun danno fisico all’avversario.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, per la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Seravezza Pozzi Calcio di Seravezza (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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