F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 59/CSA del 29 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA INFLITTE SEGUITO GARA VASTESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA INFLITTE SEGUITO GARA  VASTESE/CITTÀ  DI  CAMPOBASSO  DEL  14.11.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018 ha inflitto, a seguito dell’incontro Vastese/Città di Campobasso disputato il 14.11.2018:

- la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 alla reclamante perché propri sostenitori durante l’incontro rivolgevano espressioni offensive e implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario;

- la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Napolano Giordano  per aver colpito un avversario con un pugno;

- la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Di Alessandro Matteo per aver protestato rivolgendo espressioni ingiuriose e blasfeme.

Avverso tali provvedimenti la società A.S.D. Vastese Calcio 1902 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 19.11.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.11.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vastese Calcio 1902 di Vasto (Chieti), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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