F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 074/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 59/CSA del 29 Novembre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE TORTORI LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA R.C. CESENA/SAVIGNANESE DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

RICORSO  DEL  CALCIATORE  TORTORI  LORIS  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3 GIORNATE  EFFETTIVE  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  R.C.  CESENA/SAVIGNANESE  DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

Il calciatore Tortori Loris ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 49 del 15.11.018, con il quale, a seguito della gara R.C. Cesena/Savignanese del 14.11.2018 è stata inflitta al reclamante la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "per aver tentato di colpire un calciatore avversario con una testata al volto".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo l’annullamento o la riduzione della sanzione della squalifica a due giornate di gara effettive in quanto non ha colpito l’avversario e non gli ha arrecato danno alcuno.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i  fatti  come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, considerato che il tentativo di colpire posto in essere, dal basso vero l’alto, era di per sé idoneo a procurare gravi danni all’avversario, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tortori Loris.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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