F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 54/CSA del 15 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D ATHLETIC CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLETANO MATTEO SEGUITO GARA FUTSAL GENOVA/ATHLETIC C5 DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 222 del 1°.11.2018)

RICORSO DELL’A.S.D ATHLETIC CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  NAPOLETANO  MATTEO  SEGUITO  GARA  FUTSAL GENOVA/ATHLETIC C5 DEL 28.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 222 del 1°.11.2018)

L’ASD Athletic Calcio a 5 ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 222 del 1.11.2018.

La suindicata sanzione è stata inflitta al calciatore Matteo Napoletano della squadra Athletic Calcio a 5 ed è consistita nella squalifica per n°. 10 gare.

Il fatto contestato è il seguente: in occasione della gara CDM Futsal Genova/Athletic Calcio a 5 del 28.10.2018 del Campionato Nazionale Di Calcio a 5 Under 19 anno 2018/2019, a fine gara, il calciatore Matteo Napoletano “rivolgeva a un avversario frase dal contenuto razzista”.

Nel ricorso si è specificato che a metà del secondo tempo un giocatore dell’Athletic ha offeso con una frase a fondo razzista un calciatore della squadra avversaria.

L’arbitro, non avendo sentito nulla non ha punito colui che ha pronunciato la frase razzista e ha ammonito, invece, il giocatore offeso con una ammonizione per fallo di gioco.

Finita la gara, sempre stando alla esposizione della ricorrente, i giocatori della squadra avversaria hanno chiesto spiegazioni ai calciatori dell’Athletic per i quali ha risposto Matteo Napoletano, capitano della squadra, che ha detto testualmente “nessuno di noi ha detto: nero di merda”. Tale frase è stata sentita male e in modo incompleto dal cronometrista che lo ha riferito all’arbitro il quale, dopo aver convocato i dirigenti delle due squadre rendendoli edotti di quanto sentito dal cronometrista, ha redatto il verbale dal quale è scaturita la sanzione.

Alla luce della ricostruzione dei fatti suriportata parte ricorrente ha richiesto la riduzione della qualifica facendo presente, tra l’altro, che nella squadra dell’Athletic militano due ragazzi di colore che erano presenti nel campo e che il capitano della prima squadra è anch’esso un ragazzo di colore. Ciò dimostra che sia la squadra e che il calciatore Napoletano non sono certo animati da uno spirito razzista.

Parte ricorrente  ha anche  evidenziato  che  il cronometrista non era  vicino  ai giocatori  nel momento in cui è stata pronunciata la frase incriminata per cui può aver sentito solo in parte le parole pronunciate dal giocatore Napoletano. Infine si è invitato il Collegio a contattare il dirigente della squadra avversaria  sig. Mino Paoletti per ottenere una conferma dei fatti.

Il reclamo è infondato.

Il Collegio ha contattato telefonicamente direttamente il cronometrista il quale ha confermato senza ombra di dubbio di aver sentito pronunciare dal giocatore Napoletano la seguente frase “negro spostati” indirizzata al calciatore della squadra avversaria Sureshkumar Stevan del CDM tant’è che come reazione a ciò altro giocatore della squadra avversaria n. 1 El Moutarrabes Mena Bader, mentre veniva trattenuto dai propri compagni, ha sputato in faccia per tre volte al calciatore Napoletano.

La conferma dei fatti da parte del cronometrista costituisce una prova privilegiata che non può essere superata dalla ricostruzione di parte la quale, peraltro, risulta poco credibile attesa la reazione dei calciatori del Futsal Genova.

Tutto ciò premesso il reclamo va respinto e va confermata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito il cronometrista, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Athletic Calcio a 5 di Chiavari (Genova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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