F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 54/CSA del 15 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL RUVO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL RUVO/REAL TEAM MATERA DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 06.11.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  FUTSAL  RUVO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL RUVO/REAL TEAM MATERA DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 06.11.2018)

Con decisione del 6.11.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 alla reclamante A.S.D. Futsal Ruvo perché al minuto 15,12 del secondo tempo “i sostenitori locali contestavano l’operato del secondo arbitro”. In particolare, “uno di detti sostenitori (…) si avventava sul secondo arbitro colpendolo con un violento  schiaffo  sulla  spalla  che gli procurava momentaneo dolore.

Nel contempo gli rivolgeva frasi offensive e gravemente minacciose”. Inoltre, “il facinoroso (…) afferrava alle spalle il direttore di gara cercando di catapultarlo all’esterno del terreno di gioco stringendogli con veemenza un braccio”. Infine, “al rientro negli spogliatoi gli arbitri a seguito della sospensione decretata erano fatti oggetto di pesanti ingiurie e minacce rivolte loro dal custode dell’impianto e dal fotografo della società”. Solo grazie all’intervento della forza pubblica, richiesta telefonicamente dall’arbitro, i direttori di gara riuscivano ad abbandonare la struttura sportiva di Ruvo di Puglia, venendo scortati per circa 30 km fino all’imbocco dell’autostrada.

Nello specifico, dal rapporto dell’arbitro in seconda, sig. Diego Loris Mitri di Albano Laziale, si legge che “al 15,12 del 2t, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra Real Team Matera C5, che si portava in vantaggio, il pubblico ha cominciato a inveire contro il nostro operato urlando ed alzandosi in piedi”. Il verbalizzante veniva attinto da dietro all’altezza della spalla da un pugno sferratogli da un tifoso nei pressi della transenna, provando momentaneo dolore e venendo insultato e minacciato di morte.

Tale episodio è stato confermato dall’arbitro, sig. Davide Vari di Frosinone, nel proprio supplemento di referto, aggiungendo anche che il custode del campo e il fotografo della società pugliese intimavano la terna arbitrale di riprendere la gara con minacce e offese. Costoro, inoltre, non chiudevano il cancello che collegava l’uscita del palazzetto destinata agli atleti e ai sostenitori. L’arbitro ha dovuto specificamente pretendere la chiusura dello stesso per evitare che i facinorosi potessero entrare in contatto con i direttori di gara nel tunnel degli spogliatoi.

Propone reclamo la società  A.S.D. Futsal Ruvo, chiedendo una sostanziale riduzione dell’ammenda inflitta in primo grado.

La società reclamante sottolinea di non essere stata mai coinvolta in episodi violenti in 5 anni di campionati disputati a livello nazionale. Inoltre, prende le distanze dal gesto violento del facinoroso ed esprime piena solidarietà ai direttori di gara, riservandosi di adire le vie legali contro costui anche per tutelare l’immagine della società. Infine, sostiene che due dirigenti della squadra erano presenti sugli spalti e si sono subito adoperati a bloccare e isolare il soggetto violento e pericoloso.

Il reclamo, però, è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e dai loro supplementi, la norma applicabile al caso di specie è l’art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per  la  condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori. La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della  giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all’interno dell’impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo si intendono quelle aree che, pur situate fuori dall’impianto, sono visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto.

In questa definizione rientrano certamente i luoghi dove si sono svolti i fatti per cui è causa: il campo, gli spalti, il tunnel degli spogliatoi, il parcheggio e l’ingresso del Palasport di Ruvo di Puglia (BA).

La responsabilità descritta nell’art. 14 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non posti in essere da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o più sostenitori», per tali dovendosi intendere il soggetto che ha aggredito l’arbitro in secondo dalla zona transennata, il custode del campo e il fotografo della società pugliese, che rincaravano la dose di offese già pronunciate dai sostenitori della compagine di casa.

Il ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva da parte dell’ordinamento sportivo e il suo prescindere dall’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie.

L’ultimo comma dell’art. 14, rinviando all’articolo precedente, prevede la possibilità di esimenti e attenuanti della responsabilità delle società sportive. La prima attenuante consiste nell’adozione ed efficace attuazione, da parte della società, precedentemente al fatto, di «modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». La seconda, invece, consta nell’avere, la società, «concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni».

Nella vicenda oggetto del presente giudizio la società Futsal Ruvo, pur avendo esibito richiesta di forza pubblica, poneva in essere inadeguate misure d’ordine. Ne è prova l’aggressione ricevuta dall’arbitro in seconda Mitri, che induceva il direttore di gara a sospendere la gara al minuto 15,12 del secondo tempo.

Acclarata l’assenza delle circostanze attenuanti normativamente previste, questa Corte reputa doverosa l’irrogazione dell’ammenda alla società pugliese.

Per quanto concerne il quantum della sanzione, bisogna modellare l’istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Il calcio dilettantistico, ad esempio, prevede budget societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Stesso discorso può farsi per il calcio a 5, che sicuramente dispone di minori risorse rispetto al movimento calcistico ordinario. Il Giudice Sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l’istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole mitigare, entro certi limiti, la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell’arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando maggiormente il principio costituzionale della personalità della responsabilità.

Pertanto, in virtù del fatto che non sono stati individuati personalmente i tifosi responsabili dei fatti violenti e ingiuriosi verificatisi nel Palasport di Ruvo di Puglia, la Corte Sportiva di  Appello Nazionale reputa congrua la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 peraltro tendente ai minimi edittali.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ruvo di Ruvo di Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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