F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURIA GIUSEPPE SEGUITO GARA LANUSEI CALCIO/TORRES DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURIA GIUSEPPE SEGUITO GARA LANUSEI CALCIO/TORRES DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La società A.S.D. Torres ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 72 del 9.1.2019, con il quale, a seguito della gara Lanusei Calcio/Torres del 6.1.2019 è stata inflitta al calciatore Lauria Giuseppe la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara "per aver, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto il gesto non voleva in nessun modo essere violento nei confronti dell’avversario, né tantomeno ha arrecato alcun danno fisico allo stesso avversario che infatti ha subito potuto riprendere il gioco.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti  come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che il gesto compiuto era certamente in grado potenzialmente di arrecare un danno fisico all’avversario, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres di Sassari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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