F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 047/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; – AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL SIG. COLANTUONO STEFANO SEGUITO GARA CREMONESE /SALERNITANA DEL 6.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA;

-        AMMENDA DI € 5.000,00

INFLITTE AL SIG. COLANTUONO STEFANO  SEGUITO GARA CREMONESE /SALERNITANA DEL 6.10.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

 

Con atto in data 9.10.2018, la Società U.S. Salernitana preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cremonese/Salernitana, disputatasi in data 6.10.2018, erano state irrogate, a carico del tecnico Stefano Colantuono della stessa Società, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00.

Dette sanzioni erano state irrogate nei confronti del Colantuono “per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del direttore di gara, al quale rivolgeva espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonava il terreno di gioco”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S. Salernitana faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti, la ricorrente deduceva che il Sig. Colantuono, pur avendo avvicinato l’arbitro per chiedere spiegazioni circa la direzione dell’incontro appena concluso, partecipando così al clima di concitazione generatosi dopo il triplice fischio, non avrebbe tuttavia dato luogo ad episodi di provocazione e minaccia.

Rilevando, altresì, come lo stesso tecnico si fosse adoperato per  allontanare  il  calciatore Schiavi e sedare le veementi proteste indirizzate da quest’ultimo al direttore di gara, la  Società ricorrente chiedeva quindi la riforma della decisione gravata, e la riduzione della sanzione inflitta a carico del proprio tesserato alla sola pena pecuniaria.

Alla riunione del 16.10.2018, era presente l’Avv. l’Avv. Gian Michele Gentile, in rappresentanza della Società ricorrente, che insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato, sia pur solo parzialmente.

Invero, deve osservarsi in primo luogo come, a parere di questa Corte, il giudizio sulla condotta tenuta da un allenatore dentro e fuori dal campo di gioco deve effettuarsi con estremo rigore. Infatti, il ruolo di guida ricoperto dai tecnici impone a questi ultimi di dare l’esempio ai propri calciatori e sostenitori e, perciò, di mantenere la calma, specie in situazioni di particolare tensione legate ad episodi di gioco.

Nel caso oggetto del presente ricorso, dalla lettura del supplemento al rapporto di gara emerge come il Sig. Colantuono non si sia limitato a chiedere spiegazioni all’arbitro, ma abbia, viceversa, affrontato quest’ultimo in maniera veemente, assumendo un tono effettivamente provocatorio e proferendo espressioni irrispettose.

Fermo restando quanto sopra, deve tuttavia tenersi presente che lo stesso Colantuono è successivamente intervenuto per placare gli animi, allontanando il calciatore Schiavi. Tale circostanza, che trova riscontro nello stesso supplemento al referto dell’arbitro, incide sulla valutazione complessiva della condotta tenuta dall’allenatore, attenuandone la gravità.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana di  Salerno ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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