F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 106 CSA DEL 07/03/2019 (MOTIVAZIONI) CON RIFERIMENTO AL C.U. N. 100/CSA DEL 22 FEBBRAIO 2019 2. RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA – SU SEGNALAZIONE DELLA PROCURA FEDERALE EX ART. 35, N. 1.3 – AL CALC. PADELLA EMANUELE SEGUITO GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019)

2.       RICORSO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA – SU SEGNALAZIONE DELLA PROCURA FEDERALE EX ART. 35, N. 1.3 - AL CALC. PADELLA EMANUELE SEGUITO

GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 17.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019)

 

Con atto, spedito in data 20.2.2019, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Ascoli-Salernitana, disputatasi in data 16.2.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. Padella Emanuele, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

 

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente contesta l’ammissibilità della prova TV per insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa federale.

L’assunto non può essere condiviso.

L’art.35, comma 1.3., del C.G.S. prevede che le immagini televisive possano essere utilizzate nelle gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo.

Nel caso di specie, il Direttore di Gara ha precisato di non avere visto l’episodio di cui è

procedimento in quanto avvenuto al di fuori del suo campo visivo.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, in più occasione, chiarito che, ai fini dell’ammissibilità della prova televisiva, è dirimente la “parola” del Direttore di Gara e non possono essere ammessi mezzi di prova per valutare la plausibilità delle dichiarazioni rese dall’Arbitro. Peraltro, nella giurisprudenza sportiva è prevalsa la tesi di assegnare valore dirimente al fatto che il Direttore di Gara non abbia visto il singolo specifico segmento della condotta recante la fattispecie tipica prevista dalla norma pur avendo seguito la complessiva azione (cfr., per tutte, Corte Giustizia Federale, Com. Uff. 27.4.2014, n. 28/CGF)

La Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. contesta, poi, la valutazione del Giudice Sportivo in relazione alla qualificazione del comportamento del Sig. Padella Emanuele in termini di “condotta violenta” di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. e, conseguentemente, rileva l’eccessiva entità della sanzione irrogata.

In particolare, la Società ricostruisce la dinamica della condotta del tesserato  Padella  e osserva che il “colpo” inferto da quest’ultimo non sarebbe stato rappresentato da una gomitata, ma da una spinta nei confronti dell’avversario Vuletich volta ad un miglior posizionamento del corpo funzionale al possesso della palla, contesa dall’avversario; trattasi di comportamento che, secondo l’avviso della Società ricorrente, non avrebbe potuto essere connotata da violenza e avrebbe dovuto essere riconosciuto e valutato come condotta gravemente antisportiva, condotta che, non essendo riconducibile ad alcuna delle quattro ipotesi tassative previste ai fini della prova televisiva dall’art. 35, comma 1.3 C.G.S., ne comporterebbe la relativa inutilizzabilità.

La Società ricorrente evidenzia, in via subordinata, la sproporzione della sanzione inflitta, chiedendo la riduzione della stessa nella misura ritenuta congrua da questa Corte.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 22.2.2019, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e l’Avv. Domenico Zinnari, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e presa visione delle immagini a disposizione, rileva come sia possibile vedere distintamente il gesto compiuto dal Sig. Padella Emanuele, che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, integra gli estremi della condotta violenta sanzionata dal C.G.S..

In altri termini, non sembra che il calciatore si limiti a spingere l’avversario Vuletich per guadagnare un più favorevole posizionamento ai fini del controllo della palla; sembra, invece, che il Padella sferri nei confronti dell’avversario una gomitata connotata da una evidente violenza; il gesto appare, peraltro, del tutto avulso dal contesto di giuoco atteso che la  gomitata  viene  inferta  dal Padella nei confronti dell’avversario quando ancora il pallone non era stato rimesso in gioco dal fallo laterale.

Alla luce di queste considerazioni, la prova televisiva risulta, pertanto, ammissibile, poiché trattasi di condotta violenta non vista dall’arbitro, rientrante, pacificamente, nella previsione di cui all’art. 35 comma 1.3. C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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