F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 106 CSA DEL 07/03/2019 (MOTIVAZIONI) CON RIFERIMENTO AL C.U. N. 100/CSA DEL 22 FEBBRAIO 2019 1. RICORSO DEL SIG. NUTI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2019 INFLITTA AL RICORRENTE SEGUITO GARA BRESCIA/CARPI DEL 9.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 12.2.2019)

1.       RICORSO DEL SIG. NUTI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2019 INFLITTA AL RICORRENTE SEGUITO GARA BRESCIA/CARPI DEL 9.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo

presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 108 del 12.2.2019)

 

Il Sig. Andrea Nuti  tesserato nella corrente Stagione Sportiva 2018/2019 per il Carpi F.C. 1909

S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 108 del 12.2.2019 con la quale, in riferimento alla gara di Campionato Serie B tra Carpi F.C. 1909 e Brescia del 9.2.2019, ha comminato la squalifica fino a tutto il 31.3.2019 “per avere , al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, indirizzato agli Ufficiali di gara espressioni gravemente intimidatorie ed epiteti insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica irrogata al presofferto e comunque nei termini ritenuti di giustizia il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha evidenziato il fatto che è stata applicata una sanzione tripla rispetto al minimo edittale e che la sanzione sarebbe erronea in quanto non vi sono stati comportamenti intimidatori e si sarebbe trattato di un'unica frase ingiuriosa/irriguardosa e non di una molteplicità di  espressioni ed epiteti. Inoltre egli ha invocato come attenuante il fatto che non vi fossero precedenti specifici di sanzioni disciplinari nelle ultime due stagioni sportive.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento assunto dal sig. Andrea Nuti merita di essere sanzionato ma in una misura diversa in considerazione del fatto che non vi è stato comportamento intimidatorio.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Nuti Andra riduce la sanzione della squalifica fino al 15.3.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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