F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 103 CSA DEL 28/02/2019 (MOTIVAZIONI) CON RIFERIMENTO AL C.U. N. 095 DEL DEL 14.02/2018 2. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. PARRACCHIO ANGELO SEGUITO GARA SIRACUSA/TRAPANI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

2.       RICORSO  DEL  TRAPANI  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  5  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. PARRACCHIO ANGELO SEGUITO GARA

SIRACUSA/TRAPANI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

 

Con ricorso regolarmente introdotto, la Societa’ Trapani Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019, con la quale è stata inflitta all’allenatore Porracchio Angelo la sanzione della squalifica per 5 gare effettive ed ammenda di € 1.000,00.

Eccepisce la reclamante, in via principale “l’assoluta ed evidente inutilizzabilità dei rapporto del collaboratore della procura Federale e del Delegato della Lega Pro al fine di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore Sig. Angelo Porracchio”; in via subordinata l’eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal Giudice.

Ritiene la Corte che il ricorso è parzialmente fondato e meriti accoglimento.

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Sig. Angelo Porracchio per “comportamento gravemente antisportivo perché, con la propria squadra in vantaggio ed a gioco in svolgimento, lanciava sul terreno di gioco un pallone con chiaro intento ostruzionistico, costringendo l’arbitro ad interrompere il gioco. Avvicinato dagli addetti federali, che lo invitavano a mantenere un atteggiamento corretto, rivolgeva agli stessi reiterate frasi offensive e stringendo violentemente il polso del delegato della Procura Federale”.

Secondo la tesi della reclamante, l’addebito è stato contestato dal Rappresentante della Procura Federale e dal Delegato della Lega, i quali non avrebbero “alcun potere di intervento per episodi che si svolgono all’interno del campo di gioco durante lo svolgimento della partita” per cui la sanzione dovrebbe essere “revocata e/o annullata”.

L’art. 35 comma I n. 3 C.G.S. prevede che “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema non visti  dall’arbitro che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello di gara”.

Il rappresentante della Procura Federale risulta aver fatto pervenire tempestivamente al Giudice Sportivo la segnalazione di quanto avvenuto nel corso della gara, segnalazione a seguito della quale il Giudice ha adottato le sanzioni oggetto di gravame.

Il fatto che l’Arbitro non abbia menzionato nel proprio rapporto l’episodio relativo al secondo pallone, lanciato in campo e che ha determinato l’interruzione della gara, è del tutto irrilevante, perchè il direttore di gara nel momento in cui verifica che ci sono due palloni in campo interrompe necessariamente la gara, senza che il fatto debba essere inserito nel rapporto.

 

Questa  Corte  rileva,  comunque,  l’eccessività  della  sanzione  irrogata  rispetto  al  fatto contestato, per cui ne dispone la riduzione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Trapani Calcio di Trapani riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Annulla la sanzione dell’ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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