F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA DEL 4 OTTOBRE 2018 6. RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO FRANCESCO MARIA SEGUITO GARA RECANATESE /ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

6.       RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO FRANCESCO MARIA SEGUITO GARA

RECANATESE /ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara all’allenatore Massimo Francesco Maria Silva.

Come risulta dal referto arbitrale l’allenatore Massimo Francesco Maria Silva veniva allontanato dal terreno di gioco per aver profferito all’arbitro una espressione irriguardosa.

La Società A.S.D. Isernia Football Club con e-Mail del 1°.10.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la  documentazione ufficiale.  Detta documentazione è stata  trasmessa  alla  Società A.S.D. Isernia Football Club dalla Corte Sportiva d’appello nazionale con nota n. 5509 del 1°.10. 2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        eccessiva onerosità della sanzione, consistente in una frase solo irriguardosa e non ingiuriosa;

-        assenza nel comportamento dell’allenatore di qualsiasi intento lesivo del prestigio e dell’onorabilità del direttore di gara.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da  due  ad  una  giornata effettiva di gara. Vengono evidenziate e allegate numerose decisione del giudice sportivo che conforterebbero tale richiesta.

Il reclamo va accolto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

La Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare, ritenendolo meno grave.

In sostanza, l’allenatore ha profferito una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara e la circostanza che detta frase non sia stata ingiuriosa, non vanifica il comportamento scorretto posto in essere, ma lo rende solo meno grave.

Al riguardo, si ritiene che il comportamento posto in essere dall’allenatore Massimo Francesco Maria Silva non giustifica la sanzione di 2 giornate effettive di gara, per cui la squalifica viene ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia Football Club di Isernia riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

 

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