F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 115/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 105/CSA del 7 Marzo 2019 RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERBO ALBERTO SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL 23.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 115 del 24.2.2019)

 

RICORSO DEL FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GERBO ALBERTO SEGUITO GARA FOGGIA/BENEVENTO DEL

23.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 115 del 24.2.2019)

 

La società Foggia Calcio S.r.l. ha avanzato reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (Serie B) al calciatore Alberto Gerbo, di 3 giornate di squalifica effettiva, per il fatto accaduto in occasione della gara Foggia/Benevento del 23.2.2019.

In particolare, al 41° del primo tempo, l’assistente del direttore di gara segnalava che il calciatore Gerbo, senza possibilità di giocare il pallone perché lontano, da terra, colpiva con un calcio  un avversario all’altezza della coscia.

L’intervento falloso non provocava danni all’avversario, né richiedeva l’intervento del sanitario. Avverso tale sanzione la parte ha proposto appello.

 

In primo luogo l’appellante non contesta la dinamica del fallo contestato, ma segnala che la sua configurazione come azione violenta deve essere rivista alla luce del fatto che non vi era intento lesivo nei confronti dell’avversario e, quindi, deve essere esattamente qualificata come azione sleale ed antisportiva, con conseguente riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica, atteso che l’incolpato non ha precedenti sportivi negativi.

A conforto della suindicata tesi l’appellante segnala che, in occasioni analoghe, il fatto è stato qualificato nei termini proposti proprio in relazione al mancato danno fisico dell’avversario.

Osserva la Corte.

La dinamica del fatto, su cui non vi è contestazione, evidenzia in modo indubbio e  senza possibilità di equivoco, che il calciatore sanzionato ha agito in modo violento  e  scomposto  nei confronti di un avversario, senza che l’indicato comportamento possa essere, in quale modo, ricondotto all’attività di giuoco, ma costituisce, all’evidenza, una mera azione ritorsiva, volontaria e consapevole, posta in essere in modo da non essere visto dal direttore di gara, tanto che l’episodio è stato segnalato da un assistente dell’arbitro.

Ora, il comportamento antisportivo, invero, per essere tale deve, comunque, conformarsi ad un comportamento che, seppure violento, invero si caratterizza per un intento agonistico e, comunque, posto in essere, nell’immediatezza dell’azione.

Nel caso di specie, invero, il calciatore, come si ricava dalla stessa dinamica del fatto, ha avuto il precipuo intento di voler colpire con un calcio un avversario secondo modalità del tutto estranee alla dinamica dell’azione e che il mancato nocumento deve collegarsi a fattori causali indipendenti dalla volontà del calciatore.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio S.r.l. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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