F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 116/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 108/CSA del 09 Marzo 2019 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ITALPOL C5/A.S.D. FUTSAL RUVO DELL’08.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 dell’08.03.2019)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. ITALPOL CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI  MERITO  GARA  A.S.D.  ITALPOL  C5/A.S.D.  FUTSAL  RUVO  DELL’08.03.2019  (Delibera  del

Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 766 dell’08.03.2019)

 

Con ricorso con procedura d’urgenza, spedito in data 9.3.19, la Società A.S.D. Italpol Calcio a 5 ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 766 dell’8.3.2019 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Italpol/Futsal Ruvo, disputatasi in data 8.3.2019, era stata irrogata, nei confronti della Società ricorrente, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per la posizione irregolare del calciatore della Società ricorrente, Cintado Aragon Abraham.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato. L’articolo 19, comma 11.1. C.G.S. prevede che:

“Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, inflitte dal Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.

Purtuttavia, l’articolo 22, comma 6, prevede che:

“la distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1., ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva Stagione Sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”.

Nel caso di specie, la società ricorrente, non partecipando, nella corrente Stagione Sportiva,

alla Coppa Italia Regionale (competizione nella quale il calciatore Cintado Aragon Abraham, aveva subito la squalifica nel corso della Stagione Sportiva 2017/2018, avrebbe dovuto fare scontare la predetta squalifica al proprio tesserato nel corso della competizione della Coppa Italia Nazionale; il che non è avvenuto, con conseguente posizione irregolare del predetto calciatore nella gara di cui è procedimento.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza della società A.S.D. Italpol Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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