F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 115/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 105/CSA del 7 Marzo 2019 RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. GREGUCCI ANGELO ADAMO SEGUITO GARA ASCOLI/SALERNITANA DEL 16.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.2.2019)

RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA  AL  SIG.  GREGUCCI  ANGELO  ADAMO  SEGUITO  GARA  ASCOLI/SALERNITANA  DEL  16.02.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111  del 19.2.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 111 del 19.02.2019 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 5.000,00 con diffida al signor Gregucci Angelo Adamo.

Tale decisione è stata assunta perché, al 22° del secondo tempo dell’incontro Ascoli/Salernitana disputato il 16.02.2019, il Gregucci, uscendo dall’area tecnica, contestava platealmente l’operato arbitrale con atteggiamento irrispettoso.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Salernitana 1919 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 20.2.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.3.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società U.

S. Salernitana 1919 di Salerno dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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