F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 Ricorso DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRI LEONARDO SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Ricorso DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  FERRI  LEONARDO  SEGUITO  GARA  FANFULLA/CLASSE  DEL  06.01.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Con reclamo spedito il 15.1.2019, la società U.S.D. Classe ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. del 9.1.2019 (Com. Uff. n. 72) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Ferri Leonardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario” nel corso della gara Fanfulla/Classe del 6.1.2019, valevole per il Campionato di Serie D, Girone D.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, essenzialmente negando la volontarietà del gesto. Sostiene difatti essa reclamante che il contatto tra i due calciatori era avvenuto durante un’azione di gioco, con palla lanciata in profondità; che il Ferri, essendo in vantaggio, si era limitato a proteggere il pallone allargando le braccia come si usa fare normalmente; che in tale frangente il calciatore avversario aveva subìto una manata sul volto ed era crollato a terra in modo plateale.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica inflitta.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

A dispetto di quanto sostenuto dalla reclamante circa la motivazione “alquanto generica” del provvedimento di espulsione, si rileva dal referto dell’arbitro sig. Marco Russo che il calciatore Ferri Leonardo, pur se durante un contrasto di gioco, “ha colpito al volto un calciatore avversario con un forte schiaffo disinteressandosi del pallone”.

Tale ultima precisazione rende il gesto violento commesso dal Ferri in danno del calciatore avversario siccome avulso dall’azione di gioco e, come tale, legittima ampiamente, ai sensi dell’art. 19, 4° comma, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Classe di Ravenna

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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