F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 117/CSA del 15/03/2019 (dispositivo) con riferimento al C.U. n. 007/CSA del 23 Luglio 2018 RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RECANATESE/SEREGNO DEL 16.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 18.6.2018)

 

RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI €

1.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES RECANATESE/SEREGNO DEL 16.6.2018 (Delibera del Giudice

Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 18.6.2018)

 

Con ricorso del 23.6.2018 la USD 1913 Seregno Calcio proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo di cui al Com. Uff. n. 115 del 18.06.2018 con la quale, in riferimento alla gara contro la US Recanatese del 16.6.2018, era stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e quella della disputa di 2 partite a porte chiuse.

A sostegno del reclamo la società deduceva che nel corso della gara, caratterizzata effettivamente da accesa competizione e da forti pressioni del pubblico, si erano verificati comportamenti che, tuttavia, in alcun modo potevano considerarsi violenti e non si era mai giunti ad insulti pesanti o razziali.  Pertanto la sanzione comminata non troverebbe giustificazione.

In particolare, a difesa delle proprie ragioni, offriva una lettura diversa dei fatti rispetto a quella fatta propria dal direttore di gara e recepita dal Giudice sportivo. Precisava, infatti, che le persone che si erano introdotte all’interno dello spogliatoio erano l’accompagnatore ufficiale e il presidente e che l’unica frase pronunziata, probabilmente da un consigliere, pur essendo da considerare fuori luogo, non poteva considerarsi irriguardosa o offensiva. Aggiungeva che la persona non identificata che aveva pronunziato frasi irriguardose era un magazziniere della società il quale non aveva tentato un’aggressione nei confronti dell’arbitro bensì era stato strattonato. Infine, quanto ai colpi inferti all’autovettura della terna arbitrale al momento dell’uscita, si limitava a sottolineare come nessun sostenitore della squadra avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo e accedervi con facilità. Sosteneva, in altri termini, che l’episodio dei colpi all’autovettura era da addebitarsi a carenza di controlli.

Il ricorso è infondato e va respinto.

In realtà la reclamante non nega che gli episodi per i quali il giudice ha inflitto la sanzione siano avvenuti, bensì si limita ad offrirne una interpretazione, per così dire, attenuata, accompagnata da scuse, pure apprezzabili, le quali tuttavia non possono in alcun modo scalfire la gravità dei comportamenti segnalati nel referto arbitrale.

In altri termini, la reclamante non offre alcun elemento di serio ed oggettivo riscontro dal quale sia possibile desumere elementi per ritenere che gli episodi si siano  verificati  in  modo  difforme rispetto alla refertazione arbitrale.

Quanto alla misura della sanzione essa appare pienamente commisurata alla gravità dei fatti e non può, pertanto, che essere pienamente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio di Seregno (Monza-Brianza)

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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