F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA/ROBUR SIENA DEL 20.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 27.02.2019)

RICORSO DELL’OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA/ROBUR  SIENA

DEL 20.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 27.02.2019)

 

Con ricorso del 11.3.2019, di seguito a rituale preannuncio, la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 209/DIV del 27.2.2019) ha respinto il reclamo con il quale essa società chiedeva comminarsi alla società Robur Siena la sanzione della perdita della gara Olbia Calcio/Robur Siena del 20.2.2019 con il punteggio di 0 a 3 a proprio favore, ex art. 17, 5° comma, C.G.S., per avere quest’ultima società schierato il calciatore Francesco Vassallo, nonostante che lo stesso risultasse squalificato o comunque non avesse titolo per prendere parte alla gara medesima.

Prima ancora di esaminare il merito dell’impugnazione, è opportuno ricostruire i termini della vicenda nella sua scansione temporale.

1)      Il calciatore Francesco Vassallo, tesserato per la Robur Siena, veniva squalificato per una gara (recidività di ammonizioni) con Com. Uff. n. 106/DIV del 26.11.2018.

2)      Il calciatore medesimo scontava la squalifica non prendendo parte alla gara immediatamente successiva disputata il 28.11.2018 dalla propria squadra con la A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l..

3)      Il 9.12.2018 si disputava la gara Olbia Calcio – Robur Siena (con la partecipazione del calciatore Vassallo), sospesa al 15° minuto del primo tempo per avverse condizioni climatiche,

4)      Con Com. Uff. n. 142/DIV del 28.12.2018 veniva disposta la prosecuzione della gara (“Girone A – 15^ giornata di andata”) per il giorno 20.2.2019.

5)      Con Com. Uff. n. 191/DIV del 18.2.2019 veniva deliberata l’esclusione dal campionato della società A.S. Pro Piacenza 1919 ed il conseguente annullamento di tutte le gare disputate da tale società nel girone di andata.

6)      Il 20.2.2019 si disputava la prosecuzione della gara Olbia Calcio/Robur Siena, alla quale prendeva parte il calciatore Francesco Vassallo.

7)      Il 24.2.2019 si disputava la gara Pistoiese/Robur Siena, valevole per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie C – girone A, alla quale non prendeva parte il calciatore Francesco Vassallo.

Il Giudice Sportivo, con la decisione oggi impugnata, ha ritenuto che effettivamente, a seguito del Com. Uff. del 18.2.2019 di annullamento di tutte le gare disputate dalla Pro Piacenza, il calciatore Francesco Vassallo non avesse scontato la squalifica comminatagli il 26.11.2018 e che pertanto, a norma dell’art. 22, 4° comma, C.G.S., tale squalifica avrebbe dovuto egli scontare nella gara immediatamente successiva. Ha ritenuto tuttavia che la gara Olbia Calcio – Robur Siena del 20.2.2019,

 

in quanto di mera prosecuzione della gara iniziata il 9.12.2018, non trovasse autonoma collocazione all’interno del calendario sportivo e, come tale, altro non rappresentasse che il materiale completamento di quella gara, i cui effetti sul piano giuridico – sportivo non potevano che riferirsi alla gara sospesa/rinviata: in ciò confortato dalle previsioni di cui al Com. Uff. n. 15/DIV del 5.9.2017 ove, tra l’altro, è stabilito (lett. b) che “possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta”.

La società Olbia Calcio, con il proprio reclamo, lamenta l’erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo, sul presupposto che proprio le previsioni del suddetto Com. Uff. n. 15/DIV deponessero nel senso dell’autonomia delle due gare (quella iniziata e sospesa e quella proseguita) e che non poteva esservi dubbio che, per effetto dell’annullamento di tutte le gare disputate con la A.S. Pro Piacenza nel girone di andata, anche la squalifica del calciatore Vassallo non potesse ritenersi scontata. Evidenzia altresì la reclamante che lo stesso Giudice Sportivo, nel Com. Uff. del 21.2.2019, aveva espressamente definito “gara” quella disputata il giorno precedente, con conseguente conferma della prospettata autonomia della gara Olbia Calcio/Robur Siena del 20.2.2019.

Conclude pertanto per l’accertata ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 17, 5° comma, C.G.S. per effetto della partecipazione alla gara del calciatore Francesco Vassallo; per la comminatoria alla società Robur Siena della punizione sportiva della perdita della gara del 20.2.2019 con il punteggio di 0 – 3; per l’attribuzione di ulteriori 2 punti in classifica, in aggiunta al punto conquistato sul campo.

Ha resistito la società Robur Siena con controdeduzioni del 14.3.2019, concludendo per la reiezione del reclamo, per motivazioni diametralmente opposte a quelle prospettate dalla società reclamante (unicità delle gare del 9.12.2018 e del 20.2.2019).

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

L’impugnata decisione del Giudice Sportivo, difatti, ha fatto buon governo della normativa regolamentare e di settore, totalmente disattendendo la distorta interpretazione prospettata  dalla odierna reclamante ed in questa sede nuovamente riproposta.

E’ indubbio che, per effetto del Com. Uff. n. 191/DIV del 18.2.2019 e della conseguente applicazione dell’art. 53, 3° comma, N.O.I.F., alla data del 20.2.2019 (disputa della prosecuzione della gara Olbia/Robur Siena) il calciatore Francesco Vassallo ancora non aveva scontato la squalifica comminatagli il 26.11.2018.

E’ altrettanto indubbio, tuttavia, che il calciatore ha legittimamente preso parte alla gara medesima, non potendo questa considerarsi “gara” autonoma e diversa rispetto alla precedente “gara” iniziata e sospesa il 9.12.2018, come vorrebbe sostenere la reclamante anche con strumentale enfatizzazione della terminologia utilizzata dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

E’ agevole osservare, così come peraltro espressamente rilevabile dal Com. Uff. n. 142/DIV del 28.12.2018, che la gara Olbia – Robur Siena valevole per 15^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie C 2018/2019,  si è svolta in 2 frazioni, tra di loro autonome solo sul piano squisitamente temporale, ma con un unico rilievo sul piano degli effetti sportivi, ricollegabili appunto alla collocazione di quella gara siccome disputata nel girone di andata nella giornata del 9.12.2018 (in tali sensi è anche il parere interpretativo della Corte Federale di Appello del 17.1.2019 – C.U. n. 064 CFA, dalla quale la reclamante vorrebbe trarre argomentazioni in senso contrario).

Peraltro, che la gara (non si vede come altrimenti potrebbe definirsi) del 20.2.2019 abbia rappresentato una mera prosecuzione della stessa gara del 9.12.2018, risulta pienamente confermato da tutte, e non solo da una, delle singole disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 15/DIV del 5.9.2017, laddove si prevede, in ordine alla prosecuzione delle gare interrotte: che i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; che i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; che i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; che possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; che le ammonizioni singole inflitte dall’arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata la prosecuzione; che nel corso della prosecuzione,  le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

In altri termini, la gara in prosecuzione viene disputata applicando alle due squadre la condizione giuridico-sportiva in essere alla data della gara sospesa: ed a quella data il calciatore

 

Francesco Vassallo era stato legittimamente schierato, così come poteva esserlo in occasione della prosecuzione.

Peraltro, a dimostrazione delle aberranti conseguenze cui porterebbe la  diversa  (e palesemente distorta) interpretazione prospettata dalla reclamante, basti considerare che se,  in ipotesi, la disputa della gara in prosecuzione fosse limitata a soli pochi minuti di gioco (laddove la prima gara fosse stata quasi interamente disputata), un calciatore potrebbe ugualmente  e legittimamente scontare un intero turno di squalifica nel più totale dispregio del principio di effettività della sanzione medesima, oltre che delle disposizioni di cui all’art. 22 C.G.S.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 S.r.l. di Olbia (Sassari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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