F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/TERAMO DEL 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/Clt del 2802.2019)

RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/TERAMO

DEL 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/Clt del 2802.2019)

 

 

 

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 28.2.2019, ha inflitto la sanzione dell’Ammenda di € 1.500,00 alla Società Viterbese Castrense.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale della Viterbese frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale.

La Società Viterbese con E-Mail del 1.3.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Viterbese dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con nota n. 17748 del 4.3.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        eccessiva onerosità della sanzione, consistente in frasi senza alcuna volontà offensiva;

-        distonia tra il referto arbitrale e il provvedimento disciplinare;

-        frasi ingiuriose verificatesi in alcune occasioni e non in tutta la gara;

-        erronea qualificazione della sanzione.

La società chiede conclusivamente in via principale l’annullamento della sanzione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

 

 

 

 

 

 

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti dal soggetto individuato dalla norma di cui all’art. 35 C.G.S..

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, il pubblico locale non sarebbe l’unico responsabile delle ingiurie, il comportamento scorretto si sarebbe verificato solo in qualche occasione e non in tutta la durata della gara.

 

Al  riguardo,  si  deve  premettere  che,  come  risulta  dal  referto  arbitrale,  il  comportamento ingiurioso riguarda solo il pubblico locale.

Si deve puntualizzare che non sussiste alcun contrasto tra il referto arbitrale e il provvedimento disciplinare, atteso che nel referto si parla di insulti avvenuti per tutta la gara e non solo in qualche occasione.

Non è ravvisabile un contrasto tra la sanzione comminata e la disciplina di cui all’art. 12 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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