F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/RIETI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019)

RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/RIETI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019)

 

La società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (cfr. Com. Uff. n. 186/DIV del 13.02.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, U.S. Vibonese vs. Rieti del 13.02.2019. Con l’impugnata decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante un’ammenda di € 10.000,00, con la seguente motivazione: “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi veniva colpito da una violenta pallonata lanciata da persona non identificata ma riconducibile alla società, la pallonata causava all’arbitro immediato dolore e un giramento di testa per circa dieci minuti (r.A., r. proc. fed.).”.

L’U.S. Vibonese Calcio S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento o la riduzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata in quanto il gesto non sarebbe riconducibile ai tesserati dell’U.S. Vibonese Calcio s.r.l.. ed, infatti, nei referti del direttore di gara e del funzionario della Procura Federale, non viene identificato l’autore della “pallonata”.

La società inoltre ritiene che la sanzione sarebbe, in ogni caso, eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, poiché il colpo ricevuto dal direttore di gara sarebbe stato di lieve entità tanto non richiedere l’intervento del personale sanitario e, sempre a detta della ricorrente, l’arbitro avrebbe raggiunto gli spogliatoi senza accusare alcun problema.

Alla seduta del 22.3.2019 nessuno è comparso per la società reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Parte ricorrente contesta la decisione adottata nei propri confronti dal  Giudice  Sportivo  in quanto si sarebbe basata su di un’erronea esposizione dei fatti stilata sia nel Referto Arbitrale che nella relazione del collaboratore della Procura Federale, riguardo all’autore del gesto ed all’entità della “pallonata” che ha colpito il direttore di gara alla nuca.

Questa Corte, sul punto, rileva che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro l’efficacia di “piena prova circa il  comportamento  di  tesserati  in  occasione  dello  svolgimento  delle gare” e consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale.

La valutazione riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti oggi addebitati alla società reclamante deve pertanto essere condotta e considerata sulla base di quanto esposto dall’arbitro, nel referto e dal collaboratore della Procura Federale nella sua relazione, documentazione tutta agli atti.

 

Sia il direttore di gara, che il collaboratore della Procura Federale, hanno evidenziato nei loro rapporti che il pallone è stato lanciato da un calciatore, non identificato, facente parte di un gruppo di giocatori della società U.S. Vibonese Calcio S.r.l..

L’arbitro ha riferito altresì che nell’occorso la forte “pallonata” gli ha provocato circa dieci minuti di giramenti di testa.

Invero, il comportamento del calciatore della società ricorrente, refertato dall’arbitro e ripreso dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, è connotato da particolare gravità e, come tale, va sanzionato.

La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore dell’U.S. Vibonese Calcio S.r.l. deve essere pertanto stigmatizzata con fermezza e non può che qualificarsi come violenta.

Considerato che non è stato possibile risalire all’autore del gesto all’interno del gruppo  di calciatori dell’U.S. Vibonese Calcio S.r.l., di questo ne risponde in ogni caso la società, ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Alla luce di quanto sopra evidenziato questa Corte, ritiene di non poter accogliere le domande di parte reclamante avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la sanzione rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dal calciatore della società reclamante, nel caso di specie.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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