F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELLA SIG.RA DURIO ANNA (PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019)

RICORSO DELLA SIG.RA DURIO ANNA (PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL     30.6.2019     INFLITTA AL         RECLAMANTE   SEGUITO  GARA        ROBUR

SIENA/PISTOIESE  DEL  5.03.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019)

 

La Sig.ra Durio Anna, Presidente della Robur Siena, con ricorso del 19.03.2019 ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, ha inflitto alla stessa la sanzione dell’inibizione fino al 30.06.2019 perché “al termine della gara, mentre la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi, introdottasi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e rivolgeva ai componenti reiterate frasi offensive. Il contatto fisico veniva evitato solo per l’intervento dei dirigenti della società”.

La Durio, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la condotta a lei ascritta dal giudice di prime cure, non ha mai assunto caratteristiche minacciose e tanto meno violente in senso fisico, essendosi concretata in una semplice manifestazione di dissenso durante la quale sono state usate, effettivamente, frasi irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara. La ricorrente, pertanto, chiedeva, in via principale, di limitare la sanzione al presofferto e, in via subordinata, ridurre il rimanente periodo di inibizione nel termine minore possibile come verrà ritenuto di giustizia.

Le argomentazioni illustrate dalla Durio, in ordine al comportamento tenuto dalla stessa  nei confronti dell’arbitro, e consistito, secondo la reclamante, unicamente in una manifestazione di dissenso escludendo qualsiasi atteggiamento minaccioso e/o aggressivo, non  risultano,  invero,  di alcun pregio, se non nei limiti di cui si dirà nel prosieguo. Infatti gli episodi contestati risultano provati attraverso i rapporti sia del Direttore, dei collaboratori della Procura federale che del Delegato di Lega, dai quali si evince, al contrario, che la Presidente del Robur Siena si avvicinava al Direttore di gara insultandolo con frasi gravemente irriguardose e veniva trattenuta a forza da  altri  dirigenti  della società, il cui intervento, dunque, evitava che la stessa venisse a contatto con il Direttore di gara.

Questa Corte, tuttavia, ferma restando la censurabilità del comportamento posto in essere dalla Durio, anche in considerazione del ruolo apicale dalla stessa rivestito, ritiene comunque che il detto contegno non sia connotato da evidenti caratteri di minacciosità e sia riconducibile esclusivamente a una condotta gravemente irriguardosa, offensiva ed eccessivamente irruenta nei confronti del Direttore di gara.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ritiene equa la riduzione della sanzione nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Durio Anna ridetermina la sanzione dell’inibizione fino all’8.6.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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