F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DEL SIG. TRANI FEDERICO (VICE PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019)

RICORSO DEL SIG. TRANI FEDERICO (VICE PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL     30.6.2020     INFLITTA  AL         RECLAMANTE   SEGUITO  GARA        ROBUR

 

SIENA/PISTOIESE  DEL  5.03.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019)

 

Con reclamo ritualmente proposto, il Sig. Trani Federico ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato allo stesso la sanzione dell’inibizione fino al 30.06.2020 “perché introdottisi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e, trattenuto a stento da altri dirigenti, inveiva contro gli addetti federali e rivolgeva frasi volgari ed offensive in particolare verso la collaboratrice della Procura Federale ed ultimava la sua vergognosa “performance” indirizzando verso quest’ultima diversi sputi che la raggiungevano, ed anche uno sputo in direzione dell’arbitro che però non veniva colpito. Una volta allontanato il Dirigente, la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi che avevano lasciato, come prassi, chiuso a chiave e, qui giunti, trovavano la porta aperta e, all’interno, del locale, il Sig. Trani il quale si esibiva in diversi lanci di vari oggetti e di bicchieri pieni di liquido che, indirizzati sugli abiti civili dell’arbitro e dei suoi collaboratori, li imbrattava visibilmente. L’esagitato soggetto veniva, infine, portato via a forza dagli altri dirigenti”.

Il reclamante, attraverso gli scritti difensivi, ha ammesso di aver compiuto le condotte contestagli, ritenendole non educate e offensive, ma evidenziava che il suo comportamento non era da considerarsi concretamente minaccioso. A sostegno di quanto assunto nel proprio libello difensivo, infatti, il Trani rappresentava che anche la stessa descrizione di quanto accaduto all’interno dello spogliatoio dell’arbitro rende evidente come non si sia verificata una concreta situazione pericolosa e/o minacciosa. Evidenziava, infine, che il riportato gesto dello sputo non fosse indirizzato ad alcuna persona in particolare.

Per tali motivazioni, il ricorrente chiedeva a questa Corte di ridurre la sanzione della inibizione nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

La Corte, letti gli atti, osserva.

Le prospettazioni difensive che tendono a sminuire la gravità dei comportamenti sanzionati non sono condivisibili.

Le condotte tenute dal Sig. Trani debbono essere stigmatizzate con fermezza e le stesse sono senza dubbio meritevoli di censura e sanzione.

Ai fini disciplinari che qui rilevano, infatti, i comportamenti posti in essere dal vice presidente della Robur Siena, così come compiutamente descritti dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, che qui si intende integralmente richiamato, debbono essere necessariamente qualificati quali gravemente minacciosi, offensivi, irriguardosi e connotati da una forma di violenza concretizzatasi in azioni impetuose ed incontrollate, in un contegno di volontaria aggressività, certamente riconducibili al disposto di cui all’art. 11bis del C.G.S..

Alla luce di quanto sinteticamente sopra evidenziato ritiene, questa Corte, che non possa essere accolta alcuna domanda di riduzione della sanzione di cui trattasi, avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la stessa, sulla base della normativa vigente sopra richiamata, in modo adeguato alla portata complessiva delle condotte tenute, nel caso di specie, dal Sig. Trani.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Trani Federico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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