F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DEL ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019)

RICORSO DEL ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019)

 

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 219 dell’8.03.2019, in relazione alla gara Robur Siena/Pistoiese del 5.03.2019, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 alla società appellante a titolo di responsabilità diretta in ordine ai comportamenti posti in essere al termine della gara dalla Sig.ra Durio Anna, Presidente della Robur Siena, e dal Sig. Trani Federico, Vice Presidente della medesima compagine sportiva.

Avverso detta decisione la società ricorrente ha proposto tempestivo appello, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito con separato reclamo dalla Sig.ra Durio e, pertanto, chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione dell’ammenda e, in via subordinata, la riduzione della stessa secondo quanto verrà ritenuto di giustizia.

 

Preliminarmente, occorre rilevare che la responsabilità della società è conseguita al comportamento tenuto da entrambi i massimi dirigenti della medesima compagine e, pertanto, riportandosi esclusivamente alle motivazioni del reclamo proposto della Durio, la società ha sostanzialmente prestato acquiescenza alla decisione impugnata nella parte in cui la stessa fa riferimento alle condotte compiute dal Trani che, conseguentemente, non vengono in questa sede esaminate.

Quanto, invece, alle argomentazioni illustrate dalla Durio, valutate in sede di decisione del reclamo proposto da quest’ultima, si rileva che il comportamento tenuto dalla stessa nei confronti dell’arbitro, ferma restando la sua censurabilità, anche in considerazione del ruolo apicale rivestito, non sia connotato da evidenti caratteri di minacciosità e sia  riconducibile esclusivamente a  una  condotta gravemente irriguardosa, offensiva ed eccessivamente irruenta.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto della minor gravità attribuita alla detta condotta dalla quale è conseguita la responsabilità del sodalizio sportivo reclamante, la Corte ritiene equa la riduzione della sanzione nei confronti della società nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 25.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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