F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DEL CALCIATORE CANINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GIOCO INFLITTA SEGUITO GARA VIRTUS VECAMP VERONA/FERALPISALÒ DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

RICORSO  DEL  CALCIATORE CANINI  MICHELE  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE EFFETTIVE DI GIOCO INFLITTA SEGUITO GARA VIRTUS VECAMP VERONA/FERALPISALÒ DEL

10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.3.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’intervallo dell’incontro Virtus Vecamp Verona/Feralpisalò disputato il 10.3.2019, il Canini, al rientro negli spogliatoi, colpiva con un pugno al volto un avversario.

Avverso tale provvedimento il Canini Michele ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 13.3.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 18.3.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Canini Michele, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it