F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.C. GOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EMILIANO SAMUELE SEGUITO GARA GOZZANO/OLBIA DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

RICORSO  DELL’A.C.  GOZZANO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  EMILIANO  SAMUELE  SEGUITO  GARA  GOZZANO/OLBIA  DEL

10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.3.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Emiliano Samuele.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Gozzano/Olbia disputato il 10.3.2019, il calciatore Emiliano Samuele, assumeva un comportamento violento nei confronti di un calciatore avversario colpendolo con un pugno.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Gozzano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 15.3.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.3.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società

A.C. Gozzano di Gozzano (Novara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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