F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 139/CSA del 03 Maggio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CHIETI/ETA BETA FANO DEL 6.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI CHIETI CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

€ 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CHIETI/ETA BETA FANO DEL 6.4.2019

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 882 del 9.4.2019, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 alla Società Citta’ Di Chieti, a seguito della gara di calcio a cinque, Città di Chieti/Eta Beta Fano del 6 aprile 2019.

Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico locale frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro n. 2.

L a Società Citta’ Di Chieti con nota del 9.4.2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con nota n. 20794/AM/MNN del 10.4.2019.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        il referto arbitrale appare errato, in quanto il comportamento scorretto è stato tenuto dalla Società ospite (Eta Beta Fano) e non dalla società ospitante Città di Chieti, come risulta dal referto del Commissario di campo;

-        sempre l’arbitro n. 2 dichiara che i tifosi che l’hanno inseguito e insultato nel corso del secondo tempo sono i medesimi che hanno urlato una frase dal tono razzista al calciatore n. 7 della società ospite, per cui tale comportamento scorretto  sarebbe  stato  tenuto  sempre  dai  sostenitori della predetta società ospite;

-        non risulterebbe tra i componenti delle due squadre alcun calciatore di colore.

Conclusivamente, la Società chiede, in via principale, l’annullamento dell’ammenda e, in via subordinata, la riduzione della stessa, riferita al solo evento dell’incursione negli spogliatoi dei due tifosi.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati, considerato che detti fatti sono contenuti nel referto arbitrale che è l’atto ufficiale esplicitante il resoconto degli avvenimenti salienti della partita, attestante il suo risultato (SS.UU. Cassazione, sentenza n. 328 del 9.1.2019).

La Società mette in discussione tutti gli avvenimenti contestati, confermando solo la presenza dei due tifosi con la tuta della squadra Città di Chieti nella zona degli spogliatoi, evento confermato anche dal referto del Commissario di campo.

Il comportamento dei sostenitori della società ospitante nei confronti dell’arbitro n. 2 è attestato in maniera puntuale e precisa dal referto del giudice di gara.

Tra il primo e il secondo tempo è confermata sia dal referto arbitrale, sia da quello del Commissario di campo, la presenza di due tifosi con la tuta della squadra Città di Chieti nella zona degli spogliatoi, e a fine gara risultano sputi nei confronti del giocatore di colore n. 7 della società Eta Beta Fano nonché la frase razzista “…sporco negro…” .

Detti sputi colpivano involontariamente anche l’arbitro n. 2.

Tutto ciò considerato, appare più che giustificata la sanzione dell’ammenda comminata.

 

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Chieti Calcio a Cinque di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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