F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 120/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELLA SIG.RA DALMASSO ARIANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 12.04.2019 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C GIANA ERMINIO/CUNEO DEL 10.03.02019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/Campionali Giovanili del 13.03.2019)

RICORSO  DELLA  SIG.RA  DALMASSO  ARIANNA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’INIBIZIONE  FINO  AL

12.04.2019 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C

GIANA ERMINIO/CUNEO DEL 10.03.02019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/Campionali Giovanili del 13.03.2019)

 

La Sig.ra Dalmasso Arianna, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico (cfr. Com. Uff. n. 98/Campionati Giovanili del 13.03.2019), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Under 17 Serie C Giana Erminio vs. Cuneo, con la quale il detto Giudice l’ha inibita a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 19 del C.G.S., fino al 12.04.2019, “per frase ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro”.

La Sig.ra  Dalmasso,  con il ricorso introduttivo,  ha chiesto la riduzione della sanzione a  lei comminata nella misura di giustizia.

L’odierna reclamante sostiene l’insussistenza  della  violazione  contestata  per  mancanza assoluta di ogni atteggiamento irriguardoso e/o ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

La Sig.ra Dalmasso, infatti, afferma di non aver usato le espressioni ingiuriose riportate nel referto arbitrale, ma di aver esclamato, rivolta al direttore di gara: “arbitro adesso basta stia un po’ attento”.

Il suo intento non era quello di insultare il direttore di gara, quanto piuttosto di sottolineare una legittima rimostranza per la direzione di gara.

Alla seduta del 22.3.2019 nessuno è comparso per la reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Sebbene parte ricorrente contesti di aver proferito le frasi riportate dal direttore di gara nel referto arbitrale,  la ricostruzione dell’episodio  operata dall’arbitro non  può essere messa in discussione in virtù della valenza privilegiata che l’art. 35 C.G.S. attribuisce al suo referto, che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed inoltre implica tassative limitazioni alla possibilità di fornire prova contraria rispetto a quanto contenuto negli atti ufficiali di gara. In particolare sono inammissibili le prove testimoniali (chieste dalla ricorrente), così come le dichiarazioni scritte.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia proporzionata rispetto all’intensità delle offese rivolte all’arbitro.

Questa Corte, sulla base di quanto esposto dall’arbitro,  ritiene  che  quanto  accaduto  meriti sicura riprovazione, sia per l’offensività e la gravità delle espressioni formulate  nei  confronti  del direttore di gara da parte della Sig.ra Arianna Dalmasso, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., che nella circostanza ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto in primis un dirigente in ossequio alla normativa federale.

Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, di certo, ingiurioso e riprovevole, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.03.2019.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico dev’essere accolto e la sanzione dell’inibizione, per l’effetto, ridotta infliggendo alla Sig.ra Arianna Dalmasso, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.03.2019.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Sig.ra Dalmasso Arianna, riduce la sanzione della squalifica fino al 31.03.2019. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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