F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DELL’U.S. INVERUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INVERUNO/BORGARO NOBIS 1965 DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

RICORSO DELL’U.S. INVERUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INVERUNO/BORGARO NOBIS 1965 DEL 08.12.2018  (Delibera  del  Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 10.12.2018)

 

La società Inveruno ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interegionale, che l’ha sanzionata, con riferimento alla gara del 9.12.2018 contro  il Borgaro Nobis con l’ammenda di € 200,00 per “ inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”.

La stessa ha prodotto adeguata documentazione (pag. 6, 7 e 11 del carteggio), dalla quale emerge che erano presenti, nel corso della gara, sia l’ambulanza che il medico.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Inveruno di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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