F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 139/CSA del 03 Maggio 2019 RICORSO DELLA POL. CHAMINADE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

RICORSO DELLA POL. CHAMINADE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019)

 

Con ricorso con procedura d’urgenza, la Società Polisportva Chaminade ASD ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 952 del 30.4.19 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Polisportiva Chaminade A.S.D./A.S.D. Eta Beta Football Club, disputatasi in data 27.4.2019, era stato rigettato il ricorso, proposta dalla stessa Società volto ad ottenere l’omologazione del risultato (4 a 4), asseritamente conseguito sul campo, ovvero la ripetizione dell’incontro.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso, proposto dalla Società Polisportva Chaminade ASD, in quanto l’Arbitro dell’incontro, con un proprio supplemento di referto, ha precisato che “il tiro da cui scaturisce la rete del 4-5 a favore della Società A.S. Eta Beta Football al 20’ del secondo tempo parte immediatamente prima del suono della sirena”.

Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul supplemento di referto del Direttore di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Né, al fine di pervenire ad una diversa decisione, vale il richiamo operato dalla Società ricorrente ad alcune recenti decisioni atteso che le stesse si riferiscono a casi in cui l’errore tecnico commesso dal Direttore di Gara, in un caso, relativo ad una mancata espulsione di un calciatore per doppia ammonizione, emergeva, ictu oculi, dal referto, e, nell’altro, relativo alla convalida di una segnatura scaturita da un calcio di rigore era stato ammesso dallo stesso Arbitro nel proprio supplemento di referto.

Quanto, poi, alla richiesta, formulata dalla Società ricorrente, di ascoltare l’Arbitro n. 2 e il Cronometrista sui fatti di cui è ricorso e, più in particolare, sulla circostanza che il tiro effettuato dal calciatore della Società A.S.D. Eta Beta Football Club, sig. Marcelo Laurencete, sarebbe stato deviato nella sua traiettoria verso la rete dal compagno, sig. Ismail Ettaj, questa Corte ha ritenuto di sentire, nuovamente, l’Arbitro n. 1 che ha confermato che il tiro da cui è scaturita la quinta rete della squadra dell’A.S.D. Eta Beta Football Club è stato scoccato prima del suono della sirena ed ha, altresì, chiarito che il tiro non sarebbe stato deviato da alcuno (circostanza, quest’ultima, che gli sarebbe stata confermata anche dall’Arbitro n. 2).

Quanto, infine, alla richiesta di utilizzo delle immagini televisive, avanzata dalla Società ricorrente, questa Corte non può che ribadire l’inammissibilità della stessa, atteso che il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Pol. Chaminade A.S.D. di Campobasso

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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