F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 144/CSA del 15/05/2019 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 067/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DELLA CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18

RICORSO DELLA CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  ZITO  ANTONIO  SEGUITO  GARA  CASERTANA/REGGINA  DEL

16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18

 

La Casertana FC S.r.l. ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al calciatore Antonio Zito per il fatto accaduto in data 16.12.2018, nel corso della gara tra l’appellante e la Reggina.

Il direttore di gara ha ben stigmatizzato l’episodio attestando che il giocatore Antonio Zito, nel corso di un regolare confronto sportivo, dopo aver sottratto il pallone ad un avversario e, quando quest’ultimo era in terra, lo ha colpito con piede al petto.

L’appellante ha sostenuto che tale episodio doveva inquadrarsi nell’ambito di un’azione di giuoco, per cui la qualificazione del fatto come violento, invero, risulta non conforme e più grave se considerato nel contesto della normale attività agonistica.

In realtà, come emerge chiaro ed univoco dal referto arbitrale, l’azione si era definitivamente conclusa, atteso che il calciatore Zito aveva abilmente sottratto il pallone all’avversario che, nell’occasione, era rovinato in terra quale normale conseguenza dell’azione di giuoco.

Ciò che, invece, è stato contestato e, conseguentemente, sanzionato, al calciatore Zito è il successivo comportamento violento dallo stesso posto in essere dopo aver sottratto il pallone all’avversario.

Risulta in modo inconfutabile che il calciatore Zito ha colpito l’avversario con un calcio al petto quando lo stesso era già in terra.

Si tratta, all’evidenza, di un comportamento del tutto estraneo alla fase di giuoco tesa  alla conquista del pallone ed ad essa successiva e non, come ritiene l’appellante, conseguente ed ad essa collegata.

Pertanto, l’episodio contestato deve configurarsi quale autonomo e violenta reazione del calciatore.

Per questi motivi la C.S.A., respinge l ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. 1908 di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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