F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 103 CSA DEL 28/02/2019 (MOTIVAZIONI) CON RIFERIMENTO AL C.U. N. 095 DEL DEL 14.02/2018 5 RICORSO C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

5 RICORSO C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice

Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

 

In data 13.2.2019 la società sportiva Fidelis Andria proponeva reclamo d’urgenza avverso la decisione del Giudice Sportivo deliberata in Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019 con la quale venivano comminate le sanzioni dell’ammenda di € 2.800,00 e dell’obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse

«per avere propri sostenitori in campo avverso:

-        lanciato reiterati e numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. dal 42º del primo tempo e fino al termine della gara, che lo colpivano al volto, al collo e sulle spalle;

-        lanciato un pacchetto di sigarette, una bottiglia di acqua ed un bicchiere di birra all'indirizzo del medesimo A.A. bagnandogli il collo e le spalle;

-        rivolto, per alcuni minuti, numerosi insulti implicanti discriminazione per motivi di razza all'indirizzo del Direttore di gara incuranti dei richiami effettuati attraverso gli altoparlanti.

Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 62».

La reclamante eccepisce in primo luogo l’assenza di recidiva di cui al Com. Uff. n 62 in quanto in detto provvedimento emesso in occasione della gara Fidelis Andria/Altamura veniva comminata la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per interruzione del servizio di impianto di illuminazione che causava la sospensione della gara per circa 7 minuti, e dunque il richiamo al provvedimento non sarebbe pertinente a determinare la recidiva suindicata. Ulteriormente, nel merito, si contesta la sproporzione della sanzione, in quanto il lancio di sputi all’indirizzo dell’assistente arbitrale e di alcuni oggetti come un pacchetto di sigarette e un bicchiere vuoto di plastica, pur essendo gesti deprecabili, sarebbero frutto del comportamento di una sparuta minoranza dei tifosi pugliesi al seguito, richiamati, tra l’altro, da esponenti della società. Altresì viene contestata la compatibilità tra le dichiarazioni del direttore di gara e quelle dell’assistente in merito ai cori di discriminazione per motivi razziali avverso la persona dell’arbitro.

La ricorrente conclude pertanto con la richiesta della revoca della sanzione comminata, non ricorrendone i presupposti anche con riferimento alla prefata recidiva. In via subordinata, fa istanza di sospensione, in attesa di integrazione dell’indagine sui fatti contestati, e in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sanzione, chiede la chiusura del solo settore curva nord.

Ad avviso di questa Corte il reclamo non è fondato.

In primo luogo, con riferimento alla mancata recidiva si evidenzia che il richiamo al Comunicato Ufficiale numero 62 costituisce un mero errore materiale del Giudice Sportivo, in quanto il riferimento a un medesimo comportamento offensivo, intimidatorio e violento, contro gli ufficiali di gara da parte dei sostenitori della reclamante era stato ravvisato dal medesimo giudice durante l’incontro Città di Fasano/Fidelis Andria del 2.12.2018, e sanzionato in delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 58 del 5.12.2018.

Con riguardo poi alla non compatibilità delle dichiarazioni dell’assistente arbitrale e del direttore di gara, questa Corte ritiene diversamente che i rapporti prodotti dagli Ufficiali di Gara non lascino alcun dubbio sul comportamento, razzista e irriguardoso, tenuto dai tifosi della Fidelis Andria durante l’incontro.

In particolare si osserva che l’aggressione verbale compiuta ai danni dell’arbitro di matrice razziale sia assolutamente deprecabile, e per la gravità del caso di specie, ritiene applicabile, in virtù della recidiva testé descritta, l’art. 11, comma 3, C.G.S. che si richiama alle disposizioni UEFA sul punto e segnatamente al regolamento disciplinare della Federazione europea del 2017 ove, all’art. 14, rubricato “Racism, other discriminatory conduct and propaganda”, al comma 4, sottolinea che «If the circumstances of the case require it, the competent disciplinary body may impose additional disciplinary measures on the member association or club responsible, such as the playing of one or more matches behind closed doors, a stadium closure, the forfeiting of a match, the deduction of points and/or disqualification from the competition».

Tale normativa si inserisce all’interno della lotta al razzismo promossa a più riprese, anche di recente, dalla FIGC e dalla UEFA, la quale già con lettera circolare del 31.5.2013 (la n. 24/2013) ha inteso sostenere con vigore una «policy of ‘zero tolerance’ of racism».

 

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. f) e dell’art. 36 bis, comma 4, C.G.S. – secondo il quale è nella disponibilità della Corte Sportiva d’Appello Nazionale aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti, e nel rispetto di consolidata giurisprudenza (vedi, ex plurimis, Coll. gar. sport, 23.12.2015, n. 70, che ha individuato il fondamento della prefata norma nella prescrizione di cui all’art. 37, comma 6, del C.G.S. CONI il quale riconosce al Giudice d’appello il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma) –, la sanzione va rideterminata nella squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani).

Ridetermina la sanzione infliggendo la squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo

neutro e a porte chiuse.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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