F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 109 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 013/CSA DEL 23 LUGLIO 2018 2. RICORSO DEL CALCIATORE BUENO ARDITE RAMON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE C5/KAOS REGGIO EMILIA DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018)

2.       RICORSO DEL CALCIATORE BUENO ARDITE RAMON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL  31.12.2018  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  LUPARENSE  C5/KAOS  REGGIO  EMILIA  DEL

29.4.2018  (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 843 del

2.5.2018)

 

Il calciatore Bueno Ardite Ramon ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018 con la quale, in riferimento alla gara finale di Coppa Divisione tra ASD Luparense C5/SSD Kaos Reggio Emilia C5 del 29.4.2018, ha comminato la squalifica inflittagli fino al 31.12.2018 con la seguente motivazione: “perché nel corso dell’incontro, ogni qualvolta gli arbitri adottavano provvedimenti contro  la  sua squadra si volgeva verso la tribuna ove si trovava il Presidente della Divisione Calcio a cinque offendendolo. Al termine dell’incontro, durante la cerimonia di premiazione reiterava detti comportamenti nei confronti del predetto Presidente adottando  atteggiamenti  minacciosi  che aizzavano altresì i sostenitori della società presenti sulle tribune i quali a loro volta ingiuriavano il suddetto Dirigente Federale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica a due giornate o, in subordine, nella misura ridotta e adeguata ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha  sostenuto che il suo comportamento non era indirizzato al Presidente della Divisione Calcio A5 rivolgendosi verso la tribuna ma senza voler offendere né ledere la reputazione di nessuno. Inoltre egli ha rilevato il fatto che né il Direttore di gara né i suoi collaboratori hanno refertato la sussistenza di tale comportamento offensivo, essendo solo un commissario di campo ad avere evidenziato tale episodio.

La Corte nella seduta del 18.5.2018 ha emesso ordinanza istruttoria rimettendo gli atti alla Procura Federale affinchè “accerti, ascoltando gli Ufficiali di gara ed il Commissario di campo, se i comportamenti del calciatore Bueno Ardite Ramon ad esso attribuiti dal Giudice Sportivo sono a lui riferibili, atteso che il solo Commissario di campo ne ha dato conto”.

La Procura Federale ha inoltrato una relazione pervenuta il 2/7 u.s. con la quale, dopo aver riferito degli esiti delle indagini e, in particolare, delle audizioni degli Ufficiali di gara e dei Commissari di campo, ha concluso rilevando che solo il Commissario Brignoccoli Libero ha confermato la sussistenza del comportamento  tenuto dal ricorrente,  mentre tutti  gli altri  soggetti che sono stati sentiti hanno escluso di aver percepito le frasi offensive rivolte al Presidente della Lega Calcio A5.

Il ricorso va pertanto accolto in parte in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Bueno Ardite Ramon - che è stato rilevato soltanto da un Commissario di campo e non dagli Ufficiali di gara - va configurato come comportamento antisportivo che non giustifica una sanzione nella misura adottata dal Giudice Sportivo, dovendosi la squalifica ridurre a quanto già scontato sino ad oggi dal ricorrente.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bueno Ardite Ramon riduce la sanzione inflitta al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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