F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 109 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 013/CSA DEL 23 LUGLIO 2018 3. RICORSO DELL’A.S.D. VIS AFRAGOLESE 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO SALVATORE SEGUITO GARA OMNIA BITONTO/VIS AFRAGOLESE DEL 10.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 dell’11.06.2018)
3. RICORSO DELL’A.S.D. VIS AFRAGOLESE 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO SALVATORE SEGUITO GARA OMNIA
BITONTO/VIS AFRAGOLESE DEL 10.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Dilettanti – Com. Uff. n. 324 dell’11.06.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva al calciatore Fiorillo Salvatore la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, quale seguito gara Omnia Bitonto c/ Vis Afragolese 1944 del 10.06.2018 (Com. Uff. n. 324 del 14.05.2018).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società Vis Afragolese 1944
S.r.l. con nota del 13.6.2018, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 23277/AM/mnn del 14.6.2018, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 C.G.S., con conseguente inammissibilità del reclamo.
Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società
A.S.D. Vis Afragolese 1944 di Afragola (Napoli).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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