F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA DEL 4 OTTOBRE 2018 1. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.200,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, OLYMPIA AGNONESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 26.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 29.8.2018)

1.       RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.200,00 E

1 GARA A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 COMMA 2BIS CGS) INFLITTA ALLA RECLAMANTE    SEGUITO    GARA    COPPA    ITALIA,    OLYMPIA    AGNONESE/CITTÀ    DI    CAMPOBASSO    DEL

26.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 29.8.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 7/DIV del 29.08.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva alla reclamante la sanzione della ammenda di € 2.200,00 (e 1 gara a porte chiuse, sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis CGS), per le espressioni offensive rivolte dai sostenitori della squadra ospitante all’indirizzo della Terna  Arbitrale,  e discriminatorie per motivi di razza all’indirizzo del Direttore di Gara.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al termine della gara di Coppa Italia di Serie D Olympia Agnonese/ Città di Campobasso del 26.08.2018, i tifosi della squadra ospitante, chiaramente riconosciuti poiché con indosso tute e maglie aventi stemma e colori sociali della reclamante, avevano indirizzato alla Terna Arbitrale frasi ingiuriose quali “arbitri b….., mannaggia a voi e a chi vi ha mandato, s…..”.

Nel referto redatto e sottoscritto dall’AA2, sig. Andrea Pasqualetto, viene inoltre dato atto delle espressioni offensive e discriminatorie per motivi di razza, rivolte dai sostenitori della Olympia Agnonese al Direttore di Gara sig. Nana Tchato Franck Loic della Sez. di Aprilia quali “Arbitro sei un negro di m….. infame”.

Da ciò la decisione, oggi gravata, del Giudice sportivo.

Avverso tale decisione la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’inapplicabilità della sanzione per errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, e, in subordine, l’eccessiva gravosità delle misure inflitte dal Giudice di prime cure.

Conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo; in subordine di contenere le stesse entro i margini di una lievissima ammenda, con totale cancellazione della (sia pur sospesa) punizione dell’obbligo di disputa di una gara a porte chiuse.

Il reclamo proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Ai sensi dell’art. 13, comma I, C.G.S. “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Con esplicito riferimento alla condotta posta in essere dai sostenitori, il successivo comma III chiarisce che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”.

 

Nel caso de quo il Giudice Sportivo, ai fini della qualificazione dei fatti e della comminazione della relativa sanzione, aveva ritenuto rilevanti e sufficienti le dichiarazioni contenute nel rapporto redatto dall’AA2, sig. Andrea Pasqualetto, nel quale veniva dato atto delle espressioni discriminatorie per motivi di razza rivolte al Direttore di Gara sig. Nana Tchato Franck Loic della Sez. di Aprilia.

La circostanza che tali dichiarazioni siano state percepite dal solo assistente di gara costituisce motivo di censura da parte della reclamante che, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali, eccepisce come le stesse espressioni offensive debbano essere “effettivamente percepite”, non essendo sufficiente, ai fini della contestazione della violazione della disposizione soprarichiamata, la mera percezione da parte di un singolo soggetto (nel caso di specie l’AA2 sig. Andrea Pasqualetto).

La Corte, esaminata la documentazione in atti, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., non essendo stata raggiunta la prova della violazione di cui all’art. 13, comma III, C.G.S..

È configurata la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” o gesti di incitazione all’odio.

Al riguardo, si precisa che tali espressioni di discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tali da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio: in altri termini, si impone di verificare – al fine della irrogazione della sanzione – che «per dimensione e percezione reale del fenomeno» essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa qui prevista” (Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF, punto 1; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF, punti 1 e 2, ove, per tale motivazione, sono annullate le sanzioni irrogate).

In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo», ed abbiano turbato non soltanto

«il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da tali atteggiamenti».

Nel caso de quo le espressioni offensive a sfondo razziale sono state percepite dal solo AA2 sig. Pasqualetto e non già  dal Direttore di Gara, diretto destinatario delle stesse,  e neppure dai Commissari di Campo ivi presenti.

E’ pur vero, però, che il clima creato dalla tifoseria è stato realmente intimidatorio, vista anche la irrituale presenza di persone non qualificate all’interno degli spogliatoi e considerato  il comportamento anche del massaggiatore Colucci, il quale ha ripetutamente inveito contro la terna arbitrale (comportamento questo ben percepito da tutti e “refertato” dall’altro assistente).

Infatti, le espressioni irriguardose profferite dalla tifoseria della squadra ospitante all’indirizzo della Terna Arbitrale sono state avvertite con chiarezza dagli Ufficiali di Gara, costituendo di per sé condotta sanzionabile a norma degli artt. 12 e 14 C.G.S..

Nel caso in esame risulta evidente, pertanto, la responsabilità oggettiva della reclamante per le reiterate espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale all’esito dell’incontro calcistico da parte dei propri sostenitori, nonché per le espressioni ingiuriose rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori da parte di altri soggetti ad essa chiaramente riconducibili.

Come è dato evincere dalla documentazione in atti, tali azioni sono state determinate dalla non accettazione, da parte dei sostenitori e dei tesserati della società reclamante, di alcune decisioni assunte dal Direttore di Gara durante la direzione dell’incontro calcistico.

In punto di diritto, si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Tenuto conto della gravità della condotta, non ricorrendo, nel caso de quo, alcuna delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., ed essendo insufficiente la mera considerazione del buon comportamento tenuto, fino a quel momento, dai tesserati (e non) della società reclamante, questa Corte ritiene di annullare la sanzione della gara “a porte chiuse” e ridurre la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo, applicando in via equitativa l’ammenda di € 1.500,00 invece che € 2.200,00.

 

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) annulla la sanzione, già sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2bis C.G.S., della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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