F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA DEL 4 OTTOBRE 2018 2. RICORSO DEL CALCIATORE BRUNO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DARFO BOARIO/REZZATO DEL 09.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

2.       RICORSO DEL CALCIATORE BRUNO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COPPA  ITALIA  DARFO

BOARIO/REZZATO DEL 09.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale

– Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 3 giornate effettive di gara il Sig. Bruno Salvatore, calciatore della Società A.C. Rezzato, a seguito della condotta tenuta nella partita di Coppa Italia Serie D - 2018/2019 - Trentaduesimi di Finale, Darfo Boerio/Rezzato disputata in data 09.09.2018, e segnatamente per avere, in reazione ad  un  fallo subito, a gioco fermo, tentato di colpire il calciatore avversario con un pugno al volto, riuscendo solo a sfiorarlo (Com. Uff. n. 13 del 12.09.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il Sig. Bruno Salvatore veniva espulso al 5º s.t. per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, reagiva a gioco fermo, cercando di tirare un pugno ("a pugno chiuso caricando il gesto") indirizzato al volto di un calciatore del Darfo Boario; l'avversario in questione veniva soltanto sfiorato, non riportava alcuna conseguenza e, pertanto, proseguiva il normale svolgimento della gara, rimanendo sul terreno di gioco fino al termine della partita.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo ricorso il prefato calciatore Bruno Salvatore, rilevando in fatto e in diritto l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva; la non qualificabilità della condotta del calciatore come intenzionale ed autonoma, quanto, piuttosto, "da mera reazione"; la totale assenza di conseguenze dannose derivanti dal gesto del suddetto tesserato per l'incolumità del giocatore avversario, il quale non ha riportato alcun danno fisico; la conseguente applicabilità alla fattispecie in  esame  del  trattamento sanzionatorio di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S.; la sussistenza di circostanze attenuanti; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con riduzione della impugnata squalifica.

Il reclamo proposto dal calciatore Bruno Salvatore è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. Bruno Salvatore, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi (ivi compresa il fatto che il Bruno veniva espulso per un fallo di reazione, mentre l’avversario non subiva sanzioni) sia possibile desumere come il Sig. Bruno Salvatore, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara; l'immediato abbandono del campo da parte del giocatore espulso; la mancanza di pregiudizio sofferto dall'avversario.

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10.2017), appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a).

Per  l'effetto,  la  sanzione  della  squalifica  inflitta  al  Sig.  Bruno  Salvatore  può  essere  leggermente ridotta, come appare equo, da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bruno Salvatore riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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