F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA DEL 4 OTTOBRE 2018 3. RICORSO DEL CALC. ZANETTI NICCOLÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PM METALLI/OFFICINE BERGOMI DEL 07.07.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 dell’11.9.2018)

3.       RICORSO DEL CALC. ZANETTI NICCOLÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL

31.12.2019   INFLITTA   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   GARA   PM   METALLI/OFFICINE   BERGOMI   DEL

07.07.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 dell’11.9.2018)

 

Il ricorrente, con reclamo del 20.9.2018, impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stato punito con la sanzione della squalifica fino al 31.12.2019 «Per avere, al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, strattonato per la maglia, afferrato per il collo e sbattuto contro un muro il Direttore di gara».

Il calciatore in questione ha preso parte ad un torneo “ricreativo”, estivo, sotto l’egida del S.A.R. della F.I.G.C., svoltosi in data 7.7.2018, non dunque nel contesto programmatico tradizionale dei campionati nazionali della L.N.D., lega alla quale il reclamante appartiene in qualità di tesserato del FC Legnago Salus, Serie D.

Ciò posto, in casi gravi, come quello in questione, per le sanzioni delle squalifiche che coinvolgono tesserati F.I.G.C., in ragione del regolamento del torneo (pag. 10 e ss. del ricorso), si ritiene sia compente il giudice sportivo della categoria alla quale appartiene il calciatore, e nella fattispecie, dunque, il Giudice della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento interregionale, correttamente adito (pag. 14 del reclamo).

Tanto premesso, il giudice sportivo giunge a comminare tale sanzione, richiamandosi come di consueto al referto del direttore di gara.

Tuttavia, in sede di accertamento dei documenti presentati, questa Corte ha rilevato, come segnalato dal ricorrente presente tra l’altro all’udienza, alcune contraddizioni.

Nello specifico nel rapporto del direttore di gara si legge che il calciatore Zanetti «al termine della gara mi strattonava la maglia e mi posava la mano destra sul collo venendomi faccia a faccia e spingendomi  contro  il  muro»,  là  dove  i  termini  impiegati  dal  giudice  sportivo  sono  «afferrato»  e

«sbattuto».

Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando il comportamento del tesserato senza dubbio violento ed assolutamente non giustificabile, ritiene, sulla scorta di giurisprudenza consolidata (cfr. a titolo esemplificativo, su contesto equivalente, caso Bonardi, Torneo Porzano di Leno, in Com. Uff. Com. reg. Lombardia del 2.8.2018) che la sanzione possa essere ridotta in proporzione alla  dinamica della vicenda descritta dall’arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zanetti Niccolò riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 10.10.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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