F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA DEL 4 OTTOBRE 2018 4. RICORSO DELLA F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CHIERI/CASALE DEL 9.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

4.       RICORSO DELLA F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’ AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CHIERI/CASALE DEL 9.9.2018 (Delibera

del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

 

La ricorrente in data 17.9.2018 propone reclamo avverso sanzione comminata dal Giudice Sportivo con delibera  pubblicata  in Com. uff. n. 13 del 12.9.2018, con la  quale veniva disposta sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 «Per avere propri sostenitori dal 30º del primo tempo e fino al termine della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano in varie parti del corpo, alla testa, sul collo e sulle spalle».

Da referto dell’assistente sig. Nardi Roberto si evince che quest’ultimo è stato fatto oggetto di sputi dei tifosi del Casale dal 30mo del primo tempo fino alla fine della gara in questione, senza soluzione di continuità. Atteggiamento che questa Corte ha da sempre stigmatizzato con vigore, confermando in diverse occasioni la sanzione nella misura comminata dal giudice di prime cure (cfr. Com. Uff. CSA n. 69 del 13.12.2017, o più di recente Com. Uff. CSA n. 118 del 26.3.2018).

Ne scaturisce che il ricorso volto ad una riduzione della sanzione dell’ammenda non è fondato sotto il profilo sostanziale, determinando, per quanto di competenza, anche una conseguente reformatio in peius della decisione del giudice sportivo, ex. art. 36 bis, comma 4, C.G.S..

 

La legittimità di un siffatto potere d’inasprimento, in secondo grado, delle sanzioni irrogate è stata confermata anche dal Collegio di garanzia dello sport che ne ha individuato il fondamento normativo nella prescrizione di cui all’art. 37, comma 6, del CGS-CONI, il quale riconosce alle Corti nazionali di secondo grado il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma. Disposizione recepita all’art. 36 bis, comma 4, dalla Corte sportiva d’appello (cfr. Coll. gar. sport, 23 dicembre 2015, n. 70; Coll. gar. sport, Sez. unite, 8.3.2018 n. 11 in www.coni.it). La ratio della norma è evidentemente quella di scoraggiare ricorsi in appello che non siano assistiti da un fumus di fondatezza soprattutto in ragione di consolidata giurisprudenza di questa Corte nella determinazione della misura della sanzione dell’ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria). Riforma la decisione del Giudice Sportivo rideterminando la sanzione dell’ammenda per € 1.800,00.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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