F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 110 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/CSA DEL 4 OTTOBRE 2018 5. RICORSO DELLA F.B.C. TARANTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAVETTA CIRO SEGUITO GARA SARNESE/TARANTO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

5.       RICORSO DELLA F.B.C. TARANTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAVETTA CIRO SEGUITO GARA SARNESE/TARANTO DEL 23.9.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive al calciatore Favetta Ciro.

Tale decisione è stata assunta perché il calciatore Favetta Ciro, come riferito all’arbitro dall’assistente, sig. D’Ascanio Roberto, in senso derisorio applaudiva nei confronti del pubblico locale e diceva: “Bravi, sti figli di p…..”.

La Società F.B.C. Taranto con nota del 27.9.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Corte Sportiva d’appello con nota n. 5348 del 28.9.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        la frase addebitata è stata pronunciata a bassa voce, tant’è vero che è stata sentita solo dall’assistente e non dall’arbitro e dalle altre persone presenti;

-        il sig. Favetta non aveva alcuna intenzione di assumere atteggiamenti provocatori e/o tesi ad esasperare gli animi;

-        la frase profferita non aveva alcuna connotazione ingiuriosa e non era tesa a offendere chicchessia;

- l’atteggiamento posto in essere era un semplice sfogo del calciatore, ritenuto che non si aspettava un atteggiamento poco amichevole da parte della tifoseria locale, considerato che aveva militato nella Sarnese nella stagione precedente 2017-2018.

Il reclamo va accolto.

Dalla relazione risulta accertato l’atteggiamento posto in essere dal calciatore Favetta Ciro, come ammesso e confermato dallo stesso con il reclamo proposto, seppur giustificato da varie circostanze.

In particolare, l’interpretazione della condotta tenuta dal calciatore è frutto di una valutazione poco credibile e che nulla toglie alla condotta illecita posta in essere in occasione della partita Sarnese/Taranto del 23.9.2018.

La frase profferita appare poco rispettosa nei confronti della tifoseria locale e non può essere vanificata da una benevole interpretazione di parte.

La circostanza che il calciatore non si attendeva un atteggiamento poco amichevole da parte della tifoseria locale non giustifica la condotta posta in essere.

Tuttavia, si ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Favetta Ciro non giustifica la sanzione di 2 giornate di gara, per cui la squalifica viene ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Taranto di Taranto riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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