F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL

23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Cristian Bertani la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, seguito gara Pro Sesto/Caravaggio del 23.12.2018 (Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto provocandogli una forte sensazione dolorifica e fuoriuscita di sangue”.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società S.S.D. Pro Sesto lamentando, in sintesi, che il rapporto arbitrale non sarebbe basato sulla visione dell’accaduto, ostacolata dal tunnel di circa 10 metri che conduce agli spogliatoi, ma solo sul racconto del giocatore Caravaggio e non menziona l’antecedente scatenante del comportamento censurato, che consisterebbe in una condotta asseritamente scorretta e provocatrice di un calciatore avversari, oltre al fatto che la fuoriuscita di sangue del calciatore leso sarebbe dovuta a uno scontro avuto prima sul

 

campo di gioco. Hanno quindi domandato, previo supplemento di referto a DGG e Assistenti di gara, la revoca/annullamento della sanzione per insufficienza/genericità degli elementi di prova.

Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all’evidenza intenzionalmente violenta e lesiva della integrità fisica dell’avversario, alla quale è proporzionata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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