F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BETTONI SAMUELE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/CASALE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  BETTONI  SAMUELE  SEGUITO  GARA  SESTRI  LEVANTE/CASALE  DEL

06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

 

La FBC Casale ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.72 del 9.1.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra FBC Casale ASD/Sestri Levante del 6.1.2019, ha comminato al calciatore Bettoni Samuele la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere in reazione a condotta ingiuriosa e violenta di un calciatore avversario rivolto al medesimo espressioni offensive mentre tentava di colpirlo con un pugno”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la reazione del calciatore era racchiusa in espressioni offensive ma non si concludeva con  un atto violento diretto  verso l’avversario e che pertanto la squalifica comminata sarebbe sproporzionata rispetto al gesto compiuto.

Il ricorso va respinto in quanto, alla luce del referto arbitrale, il comportamento assunto dal Bettoni configura una condotta violenta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria).

Dispone addebitarsi restituirsi la tassa reclamo.

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