F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019 Ricorso DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAIDI KADIR SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Ricorso DELL’U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAIDI KADIR SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del

Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

 

Con reclamo spedito il 15.1.2019, la società U.S.D. Classe ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. del 9.1.2019 (Com. Uff. n. 72) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Caidi Kadir la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno” nel corso della gara Fanfulla/Classe del 6.1.2019, valevole per il Campionato di Serie D, Girone D.

 

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, essenzialmente negando la volontarietà del gesto. Sostiene difatti essa reclamante che il contatto tra i due calciatori era avvenuto mentre costoro saltavano entrambi per colpire il pallone di testa e che il Caidi Kadir, in tale occasione, si era limitato ad allargare le braccia, come normalmente avviene in questi casi.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica inflitta.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

A dispetto di quanto sostenuto dalla reclamante circa la motivazione “alquanto generica” del provvedimento di espulsione, si rileva dal referto dell’arbitro sig. Marco Russo che il calciatore Caidi Kadir (capitano della squadra) “ha colpito un calciatore avversario con un pugno sul volto”, effettivamente durante un contrasto aereo, ma “con palla non ancora a distanza di gioco”.

In altri termini, il gesto violento in danno del calciatore avversario è rimasto avulso dal normale contrasto di gioco e, come tale, legittima ampiamente, ai sensi dell’art. 19, 4° comma, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Classe di Ravenna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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