F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 128/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 036/ CSA del 4 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. R.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVEZZANO/CESENA DEL 16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 19.9.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. R.C. CESENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVEZZANO/CESENA DEL 16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 19.9.2018)

 

La società ASD RC Cesena proponeva reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 29ì0 del 19.09.2018 con la quale, in riferimento alla gara contro l’Avezzano calcio del 16.09.2018, era stata inflitta alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per avere, alcuni tifosi, forzato ed aperto un cancello che dal settore loro riservato portava al terreno di giuoco.

A sostegno del reclamo la società deduceva che, in realtà, la ricostruzione formulata dall’arbitro non corrispondeva a quanto realmente accaduto. Non vi sarebbe stata alcuna forzatura del cancello in quanto il cancello, privo di lucchetto e probabilmente difettoso, si sarebbe aperto dietro una leggera pressione, mentre il comportamento dei tifosi sarebbe da considerare corretto in quanto gli stessi non sarebbero mai entrati sul terreno di giuoco. Ove, infatti, si sosteneva, i tifosi avessero effettuato una vera e propria apertura forzata essa avrebbe avuto come unico scopo quello dell’ingresso in campo mentre, come precisava nel supplemento di referto l’arbitro, l’ingresso non sarebbe avvenuto.

Chiedevano, pertanto, che la sanzione fosse adeguatamente ridotta.

La Corte osserva che, effettivamente, la circostanza che i sostenitori non siano mai entrati in campo, la quale emerge con chiarezza dagli atti, induce a ritenere che una vera e propria forzatura violenta non vi sia stata e che l’apertura si sia determinata in forza di una verosimile pressione esercitata dalla tifoseria. Tuttavia l’episodio dell’apertura, anche se riconducibile ad un atto  non violento e non seguito dall’irruzione all’interno del campo, appare pur sempre censurabile e comunque meritevole di una sanzione, sia pure in misura ridotta

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.

R.C. Cesena di Cesena (Forlì-Cesena) riduce la sanzione dell’ammenda a € 750,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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