F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI ACIREALE/NOCERINA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  CITTA’  DI  ACIREALE  1946  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €

1.000,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI  ACIREALE/NOCERINA  DEL  23.9.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

 

La ASD Città di Acireale 1946, proponeva reclamo avverso la sanzione di euro mille irrogata dal Giudice Sportivo (di cui al Com. Uff. n. 25 del 26.09.2018) in riferimento alla gara contro la ASD Nocerina del 23.9.2018.

La sanzione era stata determinata per la indebita presenza di persone non identificate nello spazio antistante gli spogliatoi, nonché per la indebita presenza di dieci persone non identificate né autorizzate all’interno del recinto di giuoco per l’intera durata della gara.

A sostegno dell’impugnazione l’Acireale deduceva che, quanto al profilo della presenza di persone nello spazio antistante gli spogliatoi, essa sarebbe da attribuire alla presenza di una serie di autorità locali presenti alla prima gara stagionale, le quali si sarebbero attardate e avrebbero determinato un ritardo di pochi minuti dell’inizio della partita. Tale circostanza, sebbene non preventivamente comunicata all’arbitro, ma oggettivamente riscontrabile anche mediante le notizie comparse sulla stampa locale, non avrebbe dovuto, pertanto, essere sanzionata.

Quanto alla presenza, per l’intera durata della gara, di dieci persone all’interno del recinto, essa sarebbe riferibile alla necessità di evitare che i dirigenti della Nocerina avessero  contatti  con  il pubblico locale. Si sarebbe trattato, in altri termini, di una decisione assunta dalle forze dell’ordine presenti.

La reclamante sottolineava poi che lo svolgimento della partita era stato regolare e irreprensibile doveva poi considerarsi il comportamento del pubblico.

Chiedeva, pertanto, che fosse annullata la sanzione.

La Corte osserva che la ricostruzione offerta dalla reclamante non trova alcun oggettivo riscontro.

Non vi è prova che le persone che avevano sostato dinanzi agli spogliatoi coincidessero con le autorità locali presenti, ed anzi appare inverosimile che le predette autorità siano rimaste insensibili ai ripetuti inviti ad allontanarsi di cui si parla nel referto arbitrale.

Quanto alle dieci persone, se è vero che il loro numero potrebbe coincidere con quello della delegazione della squadra ospitata, è però difficile pensare che una simile circostanza non sia stata rilevata dall’arbitro il quale, chiaramente, parla di persone non identificate né autorizzate.

Tuttavia lo svolgimento regolare della gara attenua la portata di siffatti episodi ed  appare, pertanto, ragionevole pervenire ad una riduzione della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 di Acireale (Catania) , riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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