F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 23.9.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 25/DIV del 26.09.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla reclamante la sanzione della ammenda di € 1.800,00 “per avere propri sostenitori: introdotto ed utilizzato, materiale pirotecnico, sia prima (due fumogeni) che durante la gara (sei bombe carta) che veniva fatto esplodere nel settore loro riservato; in occasione di una rete della propria squadra, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco esultando con i calciatori e invitando i tifosi locali con ampi gesti a sostenere la squadra”.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che in occasione della gara Team Altamura/ Gravina del 23.09.2018, valevole per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie D – girone H, i tifosi della squadra ospitante, nel settore di propria competenza, durante lo svolgimento dell’incontro, avevano fatto esplodere sei petardi ed acceso due fumogeni.

Avverso tale decisione la A.S.D. Team Altamura propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l’eccessiva gravosità della sanzione pecuniaria inflitta dall’organo giudicante di primo grado in ragione dell’attività di prevenzione e di controllo svolta in cooperazione con le forze dell’ordine nella fase antecedente alla disputa dell’incontro, nonché del pronto intervento in occasione dell’accensione dei petardi nel settore Tribuna Laterale ove erano presenti i propri sostenitori, ammonendoli ed esortandoli a sospendere detta attività.

Conclude chiedendo la riduzione, nel limite del possibile, dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Team Altamura va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 C.G.S., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori

Nello specifico l’art. 12, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società “per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresí responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Le società rispondono oggettivamente dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Tanto premesso, la Corte, letta la documentazione in atti, ritiene meritevole di accoglimento il reclamo presentato dalla società A.S.D. Team Altamura ricorrendo, nel caso di specie, l’attenuante di cui all’art. 13, comma I lett. b) C.G.S. avendo la stessa concretamente cooperato con le forze dell’ordine e con le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, come è dato evincersi, in particolare, dalla richiesta di intervento notificata in data 19.09.2018 al Comando – Stazione Carabinieri di Altamura in previsione dell’incontro calcistico Team Altamura/Gravina del 23.09.2018.

A tale riguardo, va, però, precisata la contraddittorietà tra il referto arbitrale e la decisione del Giudice di prime cure.

Nel referto arbitrale, contrariamente a quanto indicato dal Giudice Sportivo, si dà atto della esplosione di sei petardi e dell’accensione di due fumogeni, e non dello scoppio di sei bombe carte indicato dal predetto organo giudicante.

 

Inoltre due fumogeni risultano essere stati accesi anche nel settore del Gravina.

Il Giudice Sportivo poi dà anche atto di un ulteriore comportamento scorretto dei sostenitori dell’Altamura, che, in occasione di una rete segnata dalla propria squadra, avrebbero invaso il campo a festeggiare con i calciatori, incitando gli altri tifosi presenti sugli spalti.

Pertanto l’assenza delle “bombe carta” presso la tifoseria e la presenza di fumogeni anche nel settore del Gravina, inducono questa Corte a considerare una riduzione secondo equità della sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Si ritiene di ridurre, quindi, solo di € 300,00 (da € 1.800,00 a € 1.500,00) anche per l’ulteriore comportamento riportato dal Giudice di prime cure dell’”invasione di campo” (comportamento, anch’esso, di una certa gravità).

Tenuto conto della gravità della condotta, ricorrendo nel caso de quo anche l’attenuante di cui all’art. 13, comma I – lett. b, C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello, riducendo la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo, ritiene doversi applicare in via equitativa l’ammenda di € 1.500,00

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura Bari) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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