F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORTORA GIUSEPPE SEGUITO GARA TORRES/SASSARI DEL 26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

 

RICORSO DELL’A.S.D. TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TORTORA GIUSEPPE SEGUITO GARA TORRES/SASSARI DEL

26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del

27.9.2018)

 

Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Torres ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato al proprio allenatore, Sig. Tortora Giuseppe, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose e nella circostanza lanciato una giacca contro la panchina in segno  di protesta”

La reclamante, attraverso gli scritti difensivi, nel sottolineare che le espressioni irriguardose proferite dal proprio allenatore erano da considerarsi generiche ed emotive e non erano rivolte all’arbitro e che il lancio della giacca in panchina era da considerarsi, anch’esso, un gesto esclusivamente emotivo rispetto alla situazione della partita, chiedeva la riduzione della sanzione della squalifica inflitta al Tortora dal Giudice di prime cure.

La Corte, letti gli atti, osserva.

Il ricorso è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I comportamenti posti in essere dal Sig. Tortora Giuseppe, allenatore della società appellante, ad avviso di questa Corte, non concretizzano una contestazione dell’operato dell’arbitro in termini irriguardosi quanto una più limitata protesta ad una non condivisa decisione del Direttore di gara idonea, comunque, ad integrare una violazione dei principi di correttezza e probità.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Torres di Sassari riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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