F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 129/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 039/CSA dell’ 11 Ottobre 2018 RICORSO DELLA REGGIO AUDACE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PICCOLI IVAN SEGUITO GARA CLASSE/REGGIO AUDACE DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

RICORSO DELLA REGGIO AUDACE F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PICCOLI IVAN SEGUITO GARA CLASSE/REGGIO AUDACE DEL

30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

 

Con decisione del 03.10.2018 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al secondo allenatore Ivan Piccoli della Reggio Audace F. C. “per avere, al termine della gara, afferrato con entrambe le mani il collo di un avversario, spingendolo a terra e ingenerando una situazione di tensione risolta grazie all’intervento dei dirigenti  delle  due società”.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Marino Rinaldi di Messina, si legge che il suddetto allenatore in seconda “nei pressi della propria panchina afferrava per il collo, con entrambe le mani, il sig. Ricci Frabbattista Matteo, n. 18 della società Classe, spingendolo”.

Propone reclamo la società Reggio Audace F. C., chiedendo l’annullamento della squalifica di 3 giornate irrogata al sig. Piccoli o la sua riduzione a 2 giornate o, in subordine, ad 1 giornata di squalifica.

La difesa della società reclamante sostiene che il sig. Piccoli non ha in alcun modo preso parte alla mischia scoppiata al termine della gara e causata da un colpo sferrato dall’atleta della società Classe, sig. Ricci Frabbattista Matteo, al tesserato della Reggio Audace F. C., sig. Crema Andrea, il quale si stava riscaldando a bordo campo, ostacolando, secondo la percezione del sig. Ricci, la rimessa laterale che costui si accingeva ad effettuare.

Il sig. Piccoli sarebbe allora intervenuto, con il gesto rilevato dall’arbitro, nel suo supplemento di rapporto, soltanto in funzione di paciere, allontanando il sig. Ricci dai calciatori della Reggio Audace F. C., onde evitare conseguenze peggiori.

La difesa reggiana si fonda sulla sequenza  fotografica allegata al reclamo, la quale dimostrerebbe l’estraneità dell’allenatore in seconda alla mischia finale.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata  volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Piccoli si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito e doloso, in quanto è stato commesso al termine della gara e, per di più, da un soggetto maggiormente qualificato su cui gravano obblighi di correttezza e probità particolarmente stringenti, quale un allenatore in seconda, che deve dare il buon esempio ai suoi atleti e al suo pubblico.

Che il gesto del sig. Piccoli sia stato dolosamente volto a cingere con le mani il collo del calciatore della squadra avversaria emerge non soltanto dal supplemento di rapporto dell’arbitro, ma anche da quello del suo assistente, sig. Roberto Allocco, e la sequenza fotografica versata in atti dalla difesa della società reggiana non smentisce affatto l’accadimento. Inoltre, una non meglio precisata volontà di sedare una mischia non può abilitare un allenatore a mettere le mani addosso ad un calciatore della compagine avversaria.

Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4 del C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Si discute sulla rilevanza dell’eventuale provocazione. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto  quella  innanzi  descritta,  pur  se  non  testualmente  e  specificamente  prevista  sotto  la

 

specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Si concorda, invece, nell’escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF).

Nel caso che occupa la cognizione di questa Corte il sig. Piccoli avrebbe reagito in risposta al gesto provocatorio del sig. Ricci Frabbattista della società Classe inflitto al sig. Crema Andrea della società Reggio Audace F. C., non causando però alcun danno fisico al predetto tesserato della società Classe.

Acclarata l’irrilevanza attenuante dell’assenza di conseguenze lesive del gesto diretto contro l’avversario, questa Corte reputa congrua la sanzione minima delle tre giornate di squalifica irrogata al sig. Piccoli, in quanto il suo peculiare status di allenatore in seconda lo obbligava ad una maggiore correttezza in campo, che impedisce l’applicazione della (peraltro in sé dubbia) attenuante della provocazione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Reggio Audace

F.C. di Reggio nell’Emilia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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